Pillola Giu 17

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE … e non solo
Con un recente Decreto in esame definitivo in questi giorni il Consiglio dei ministri dà attuazione alla DIR UE 2014/52/UE rivedendo le attuali discipline della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di “Verifica di assoggettabilità alla VIA”. Lo scopo dichiarato è di renderle più efficienti, innalzare i livelli di tutela ambientale e al contempo contribuire a sbloccare opere, infrastrutture ed impianti ora “fermi” per cosiddette “criticità” riscontrate da amministrazioni e imprese. Che i tempi delle istruttorie oggi siano lunghi (circa 3 anni per concludere una VIA, quasi un anno per una assoggettabilità), non vi sono dubbi e altrettanto vera la frammentazione delle competenze tra diversi enti, elemento che certo non aiuta. Tra gli elementi significativi contenuti nel decreto segnaliamo:
– per i progetti in VIA statale, la possibilità di richiedere, al posto dell’iter ordinario, un “provvedimento unico ambientale”, a sintesi di tutte le autorizzazioni ambientali;
– i termini per l’istruttoria diventano “perentori” (previste sanzioni disciplinari per i dirigenti pubblici …!… e la sostituzione amministrativa in caso di inadempienza;
– l’applicabilità della nuova disciplina anche a procedimenti di competenza statale già in corso;
– la ridefinizione di “impatti ambientali” che comprende anche gli effetti significativi, diretti e indiretti, sulla popolazione, la salute umana, il patrimonio culturale e il paesaggio;
– maggiore possibilità di concertazione durante l’istruttoria con l’autorità il grado di dettaglio degli elaborati per consentire la compiuta valutazione degli impatti laddove significativi;
– sufficiente per la fase dello “screening” uno studio preliminare ambientale (no elaborati di progetto);
– introduzione di un pre-screening per modifiche o estensioni di opere esistenti per individuare subito di concerto con l’amministrazione pubblica la procedura più corretta da seguire.
Tale nuova impostazione della normativa VIA è coerente anche con la visione delle nuove ISO (14001 e 9001), di cui già abbiamo fatto cenno in precedenti newsletter, riguardante in particolare l’importanza dell’analisi del contesto (cioè della considerazione delle esigenze ed istanze delle parti interessate) e della contemporanea esigenza di valutare i rischi, concetto che dall’ambito della sicurezza viene di fatto ora esteso all’ambiente (rischio di causare impatti o di non riuscire a garantire il rispetto di norme o prescrizioni ambientali) e anche alla qualità (rischio di reclamo o di non garantire la continuità delle forniture o gli standard di qualità previsti).
E’ sempre più evidente che l’azienda deve dotarsi di strumenti integrati di gestione che attraverso una regia ed un lavoro il più possibile di squadra (multidisciplinare) consenta di garantire sempre il rispetto delle norme e la soddisfazione delle legittime esigenze dei lavoratori, della popolazione, di clienti e fornitori, ecc. Particolarmente delicati sono gli ambiti posti a confine tra i settori normalmente regolamentati in modo distinto (sicurezza, ambiente) quali ad esempio la normativa sugli incidenti rilevanti (cd. Seveso), il trasporto di merci pericolose, la gestione di sorgenti radioattive, ciascuna con ripercussioni sia in ambito ambientale che di sicurezza e che richiedono competenze assai specialistiche.
Non ultimo l’ambito di azione del D.Lgs. 231/01 che abbracciando non solo l’ambiente e la sicurezza ma i reati societari e quelli informatici necessita una visione ampia e articolata e l’apporto di competenze variegate e integrate. Abbiamo più volte sottolineato come i modelli organizzativi, a cornice dei sistemi di gestione integrati aziendali costituiscano un’assicurazione sulla vita per garantire la continuità dell’attività.
La nuova norma sulla VIA è ulteriore prova di come i cambiamenti in azienda vadano pianificati per tempo e governati affidandoli a risorse interne ed esterne competenti in grado di prevenire inefficienze e di garantire l’allineamento continuo ai requisiti legali applicabili.

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