Newsletter 01/11

   NOVITA’

 

ASCENSORI

Il D.P.R. 214/10, (G.U. 15/12/10 n. 292) modifica il precedente DPR 162/99 in attuazione della Dir. 2006/42/CE (nuova direttiva macchine): cambiano di conseguenza l’ambito di applicazione e le esclusioni, le definizioni, la procedura di messa in esercizio, i documenti (libretto e targa), le caratteristiche della cabina. Considerato il carattere di specificità del decreto invito coloro che hanno in esercizio tali impianti ad un esame congiunto del decreto per verificare eventuali adeguamenti o documentazione da implementare e suggerisco comunque di confrontarsi sull’argomento con i soggetti preposti a manutenzione e verifica dell’impianto.

RIFIUTI

Come accennato nello scorso numero sono state introdotte dal D.Lgs. 205/10 importanti novità nel Testo Unico Ambientale (T.U.A.) nella sua parte IV sui rifiuti. Una tra quelle più significative per le aziende (produttori) sono le nuove caratteristiche del deposito temporaneo: a scelta l’avvio a recupero/smaltimento dovrà

– avvenire entro 3 mesi dal carico (indipendentemente dalle quantità in deposito)

– essere garantito al raggiungimento di 30 mc complessivi (di cui max 10 di rifiuti pericolosi)

Resta valido l’obbligo in questo secondo caso di conferire comunque i rifiuti a terzi entro un anno dal loro carico.

In materia di pericolosità dei rifiuti, oltre a modificare alcune classi ed aggiungerne una il decreto dispone il divieto di miscelare diverse tipologie di oli esausti e in generale i rifiuti pericolosi che abbiano diverse caratteristiche di pericolosità.  

Inoltre il soggetto non obbligato all’iscrizione al SISTRI che produca accidentalmente un rifiuto pericoloso dovrà iscriversi al SISTRI entro 3 giorni lavorativi dall’accertamento della pericolosità del rifiuto. 

Per i gestori importanti novità in materia di iscrizione all’Albo: chi raccoglie rifiuti pericolosi può evitare l’iscrizione per il trasporto dei non pericolosi purché ciò non comporti un cambio di classe per quantità. Eliminata inoltre la fidejussione per quest’ultima attività. Infine non più dovuta l’iscrizione per le attività in regime semplificato. Alcune modifiche infine riguardano i produttori che conferiscono in proprio i rifiuti agli impianti in modo occasionale e quantità limitate (regime di comunicazione).

Il decreto per ultimo introduce l’apparato sanzionatorio per gli adempimenti SISTRI: le sanzioni arrivano a € 15.500 per i rifiuti non pericolosi, a € 93.000 per quelli pericolosi.

SISTRI 

Come accennatovi in mail specifica il 23 dicembre scorso vi confermo la proroga al 31/05/11 dell’avvio completo del SISTRI e del rinvio al 30/04/11 del termine per la presentazione del MUD 2010. E’ stato infatti pubblicato (G.U. 302 del 28/12/10) il DM 22/12/10 per effetto del quale specifico che la sanzionabilità rimane per le sole carenze o omissioni su supporto cartaceo fino a fine maggio. Rinnovo l’invito ad utilizzare il sistema per acquisire familiarità con il sistema e velocizzare così le operazioni di registrazione (tempi di risposta permettendo!).

 

ACQUE

Il D.Lgs. 219/10, (G.U. 20/12/10 n. 296) in vigore dallo scorso 4 gennaio, attua le Direttive europee sugli standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque inserendo alcune modifiche al T.U.A. nella parte III. Riviste in particolare alcune definizioni in materia di controlli analitici sulle acque nonché i criteri per fissare gli standard di qualità.

 

IPPC

Dal prossimo 16 gennaio entrerà in vigore la nuova Dir 2010/75/UE in materia di lotta integrata all’inquinamento (GU Europea del 17/12/10 L334): la norma dovrà poi essere recepita dallo stato italiano con suo probabile inserimento nel T.U.A. Vista la complessità della norma (circa 100 pagine) invito i gestori di attività IPPC ad iniziarne l’esame per tempo così da conoscere eventuali modifiche negli adempimenti prima del suo recepimento per meglio programmare investimenti e variazioni organizzative. 

 SCADENZE!

RIDUZIONE TASSO INAIL

Entro il 31 gennaio le aziende potranno chiedere come di consueto la riduzione del premio INAIL per il 2011 ai sensi dell’art. 24 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe emanate con D.M. 12.12.2000. Requisito necessario come al solito non solo dichiarare di aver adempiuto a tutte le norme in materia di sicurezza (oltre che in materia di contribuzioni) ma anche di aver effettuato nel 2010 almeno 3 interventi migliorativi tra quelli indicati in elenco del modulo OT24 (recentemente aggiornato e scaricabile dal sito) e di questi almeno uno deve riguardare la parte relativa alla formazione. Invito ad avvalersi di tale possibilità solo qualora si sia in condizione di apporre “serenamente” le crocette richieste. Ricordo infatti che INAIL effettua controlli sulle aziende che chiedono la riduzione e che in caso non ravveda siano rispettati i requisiti può irrogare sanzioni e aumentare il premio del 15% (oltre a revocare la riduzione del 10%). Sono a disposizione per ogni chiarimento e per assistervi nella compilazione della domanda. L’entità della riduzione ottenibile è correlata alla dimensione aziendale: 10% per aziende con meno di 500 dipendenti, 5% per quelle di maggiori dimensioni.

IMBALLAGGI – CONAI

Come ogni anno il consorzio nazionale imballaggi pubblica in questo periodo la guida aggiornata agli adempimenti (Guida CONAI 2011). Le dichiarazioni relative al 2010 (dovute da importatori o produttori con importi dovuti superiori alle soglie di esenzione) da presentare entro il 20 o il 31 gennaio a seconda del tipo di dichiarazione, si dovranno effettuare con la modulistica già in uso. Sul sito www.conai.org è possibile scaricare la guida completa con la nuova modulistica che si applicherà di fatto dalle prossime scadenze, con i nuovi importi dei contributi ambientali e le nuove aliquote per le procedure semplificate.

Raccomando, pur non essendo più prevista alcuna comunicazione a CONAI, di verificare entro il 20/01 la propria classe di dichiarazione (mensile, trimestrale, annuale, esente) sulla base del  prodotto / importato 2010 per confermare o rivedere gli adempimenti cui si è soggetti.

DENUNCIA ANNUALE ACQUE

Entro il 31 gennaio i proprietari di pozzi devono effettuare presso il proprio comune (o il gestore del servizio idrico integrato) la denuncia per approvvigionamento idrico autonomo comunicando i quantitativi di acqua prelevata nel 2010. Contestualmente in presenza di scarico in fognatura deve essere dichiarata la qualità delle acque scaricate (COD, solidi sospesi) al fine di computare il canone fognario. La denuncia può essere fatta su apposita modulistica o via internet. Vi consiglio pertanto di prendere contatto per tempo con il Vs. comune o ente Gestore e resto a disposizione per verificare la denuncia prima dell’invio.

APPROFONDIMENTI

VIDEOSORVEGLIANZA e PREVENZIONE INFORTUNI: da un esperimento recentemente condotto nel nostro paese (Brescia) sembrerebbe assai efficare il videomonitoraggio delle lavorazioni a maggior rischio. Grazie alle riprese infatti non solo vengono registrati gli infortuni (aiutando l’azienda a capirne dinamica e cause) ma in particolare quelli mancati, fondamentali per pianificare adeguatamente la prevenzione. Il lavoratore non solo è disincentivato ulteriormente dal commettere imprudenze ma può poi essere aiutato a vedere concretamente quali sono stati i suoi errori comportamentali (ad esempio nei corsi di formazione). Se il video monitoraggio è presidiato si possono inoltre prevedere interventi immediati in caso di malfunzionamenti o situazioni pericolose. L’installazione potrebbe infine costituire intervento migliorativo significativo ai fini della riduzione del tasso INAIL. Perché non pensarci?

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