Newsletter 03/11

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE

Per effetto del D.M. 03/01/11 (G.U. 39-17/02/11) è recepita in Italia la direttiva 2010/61/UE relativa al trasporto interno di merci pericolose; anche per i trasporti nazionali stradali e ferroviari di merci pericolose, dal 1 gennaio 2011 (ma con effettiva entrata in vigore dal  1 luglio 2011) si dovranno applicare le edizioni 2011 dell’ADR e del RID. La materia è assai complessa e ricordiamo coinvolge anche gli “speditori” cioè chi spedisce merci pericolose, non solo chi le trasporta. Invito pertanto le aziende che conferiscono rifiuti pericolosi (a volte classificabili anche come merci pericolose) a verificare che le condizioni di imballo, i mezzi utilizzati e l’istruzione degli addetti al carico siano adeguati. Ricordo infine che salvo regimi di deroga per quantità è di norma prevista anche la nomina di un responsabile ADR, figura che deve possedere requisiti professionali. E’ importante pertanto, alla luce delle merci normalmente in uscita dalla propria sede, si valuti quali adempimenti siano applicabili.

MILLE PROROGHE E SICUREZZA

La legge 10 del 26/02/11 tra le tante materie trattate (per disciplinare in particolare scadenze di obblighi già esistenti) tocca anche il mondo della sicurezza sul lavoro: entro il 30 dicembre 2011 i serbatoi con capacità inferiore ai 13 mc contenenti GPL ed in esercizio da almeno 25 anni dovranno essere sottoposti ad esame visivo secondo la norma UNI EN 970 e a controlli spessimetrici secondo la UNI EN 10160 o messi fuori servizio

Proroghe anche per l’applicazione del T.U.Sicurezza al volontariato e per l’adeguamento delle strutture alberghiere con oltre 25 posti letto.

CADUTA DALL’ALTO

Lo SPISAL 5 Alto Vicentino cogliendo l’occasione della recente installazione in molte aziende di pannelli solari sulla copertura, ha predisposto indicazioni operative per aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in materia di interventi su coperture per manutenzioni e pulizie: la check list è accompagnata da utili suggerimenti su misure di contenimento del rischio caduta. Si tratta di un valido strumento di autocontrollo per le aziende e sarà utilizzato anche per le verifiche ispettive condotte dallo SPISAL stesso. Suggerisco pertanto di verificare la rispondenza aziendale ai requisiti normativi e di adeguare eventuali lacune secondo indicazioni dello SPISAL.

INTERMEDIAZIONE E TRASPORTO RIFIUTI

Finalmente possibile (e obbligatoria) l’iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti per i commercianti e gli intermediari di rifiuti. Infatti in G.U. n.  40 del 18/02/11 sono stati pubblicati i comunicati sulle delibere nn. 1 e 2 del 19/01/11 dell’Albo che fissano i criteri per l’iscrizione e forniscono la relativa modulistica. Le aziende che si avvalgono di tali figure per lo smaltimento / recupero dei propri rifiuti dovranno farsi fornire evidenza dell’avvenuta iscrizione entro il 18 aprile (60 giorni). Attualmente era sufficiente venisse dimostrata la richiesta di iscrizione da parte dell’intermediario. Infine con Circolare 350 del 28/02/11 il Ministero ha reso note le modalità di comunicazione delle variazioni (cancellazioni, sostituzioni, nuovi inserimenti) dei mezzi adibiti a trasporto rifiuti per i soggetti iscritti a SISTRI. La circolare è disponibile all’indirizzo:

https://www.sistri.it/Documenti/Allegati/Circolare_n_350_del_28_02_2011.pdf

FORMAZIONE FINANZIATA

Scade il 31 marzo il termine per la presentazione delle domande di finanziamento di piani formativi aziendali. Il capitolo sicurezza è finanziato con 8 milioni di euro per i progetti presentati in marzo. Altri 8 saranno destinati ai progetti autunnali (15/09-17/10). Oltre agli interventi a promozione diretta della salute e della sicurezza è prevista la finanziabilità anche di progetti formativi nel quadro di sistemi di gestione ambientale o integrati (qualità – sicurezza – ambiente). Ogni info è disponibile su www.fondimpresa.it

RIFIUTI

Come accennato a mezzo mail è stata prorogata al 30 aprile la scadenza per il pagamento del contributo annuale per il SISTRI.

Per i dettagli sul pagamento rimando al n° 1bis della newsletter.

Ricordo che la medesima data è anche la scadenza per la presentazione della denuncia rifiuti MUD relativa al 2010. Appena disponibili forniremo le modalità di presentazione e la modulistica… come sempre potrete avvalervi della nostra collaborazione per l’elaborazione e per il controllo generale della gestione aziendale dei rifiuti.

PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (PLE)

Sono apparecchi sempre più diffusi ed utilizzati per il lavoro in quota e hanno senza dubbio contribuito a ridurre il rischio in molti casi ove precedentemente si lavorava con scale o trabatelli. Ciò nonostante sono mezzi non privi di rischi ed è fondamentale che le aziende utilizzatrici tengano ben presente che:

– è obbligatorio formare in modo specifico il personale addetto autorizzando di conseguenza all’uso delle PLE solo chi è stato istruito (esiste a tal proposito una norma ISO che indica quali siano i contenuti di minima dei corsi)

– è obbligatorio denunciare il possesso della PLE e sottoporla a prima visita da parte di ISPESL e a visite periodiche a cura dell’ARPA o ASL competente per territorio

– è importante e dovuta una mutua garanzia tra concedente o noleggiatore ed utilizzatore: il primo deve dichiarare che la PLE è rispondente ai requisiti di sicurezza e che viene ceduta in buono stato di conservazione e manutenzione, il secondo deve indicare i nomi degli utilizzatori attestandone l’avvenuta formazione.

Raccomando di dar seguito a queste indicazioni visto l’elevato rischio delle lavorazioni in quota. Siamo a disposizione per l’organizzazione dei corsi.

Colgo l’occasione per sottolineare che il T.U. sicurezza prevede la possibilità di utilizzare mezzi diversi (non nati per il sollevamento persone) per effettuare interventi in quota solo in casi eccezionali. La recente Circolare 10/02/11 del Ministero del Lavoro ha specificato che per “eccezionale” si deve intendere una situazione di emergenza o un’attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio o ancora infine situazioni in cui per la specificità del sito o del contesto di lavoro le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscano maggiori condizioni di sicurezza. La circolare specifica che anche in queste attività le operazioni devono essere effettuate secondo specifiche procedure di sicurezza (dopo attenta analisi dei rischi), per una corretta scelta dell’attrezzatura e degli accessori da utilizzare e che va infine garantita la sorveglianza ed il controllo delle stesse… insomma da un lato si ribadisce il divieto generale, dall’altro si apre la porta a criteri discrezionali introducendo inoltre la contraddizione tra una situazione di pericolo imminente e la necessità di analizzare i rischi e stendere procedure di sicurezza! Da parte mia non posso che ribadire non solo il divieto ma l’inopportunità a seguire pratiche (uso di attrezzatura non omologata per sollevamento persone)  che in caso di infortunio renderebbero quanto mai difficile la difesa in giudizio.

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