Newsletter 03_13

   NOVITA’

 

REQUISITI FORMATORI SICUREZZA

Pubblicato il D.M 06/03/13, in vigore dal 18/03/14, in materia di requisiti dei docenti/formatori in materia di sicurezza. Sarà richiesto contemporaneamente, oltre al diploma di scuola secondaria di secondo grado come prerequisito (esclusi i datori di lavoro) anche la comprova di conoscenze, esperienze e capacità didattica secondo 6 possibili criteri che sotto sintetizziamo.

Conoscenze

Esperienze

Didattica

1)    90 ore di docenza negli ultimi 3 anni nell’area tematica

2) laurea tecnica attinente le materie di insegnamento 24 ore di formazione in didattica, con esame finale,

o abilitazione all’insegnamento, o diploma triennale in Scienza della Comunicazione

o Master in Comunicazione

o docente (> 32 ore/3 anni), in materia di salute e sicurezza;

o docente (> 40 ore/ 3 anni, in qualunque materia

o affiancamento a docente, (> 48 ore/ 3 anni, in qualunque materia; 

3)    attestato di frequenza, con verifica dell’apprendi_ mento, a corso di almeno 64 ore in Sic. Sal. Lav. 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza
4)    attestato di frequenza, con verifica dell’apprendi_ mento, a corso di almeno 40 ore in Sic. Sal. Lav. 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza
5)    3 anni esperienza nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza
6)    6 mesi di incarico RSPP o dodici di ASPP (per le docenze nel medesimo settore ATECO)
Le aree tematiche definite sono: “normativa/giuridica/organizzativa”, “rischi tecnici/igienico–sanitari”, “relazioni/comunicazioni”. ) Ci sarà inoltre l’obbligo di aggiornamento triennale. E’ previsto un periodo transitorio di 24 mesi nel quale il datore di lavoro che svolga in proprio il ruolo di RSPP potrà formare i propri lavoratori. Dal decreto sono escluse le docenze ai corsi per coordinatori e per RSPP.

Raccomando pertanto di richiedere alle strutture di cui vi avvalete per la formazione l’evidenza dei requisiti dei docenti utilizzati (PSA è in grado di garantirli per tutti i corsi erogati)

 

RISCHIO FULMINAZIONE

La norma CEI EN 62305, rev. 2, recepita dallo scorso 01/03/13 deve d’ora in avanti guidare i professionisti nella valutazione del rischio, di cui risponde il datore di lavoro. Approfittiamo per ricordare a chi non vi avesse ancora provveduto o lo avesse fatto secondo precedenti standards (CEI 81-1 e CEI 81-4) che per la piena ottemperanza al testo unico della sicurezza deve essere documentata o l’autoprotezione del proprio stabilimento o edificio o nel caso contrario progettato e installato un impianto di protezione contro il rischio di fulminazione. Come per gli altri rischi il mancato aggiornamento è sanzionato con ammenda fino a € 4000.

 

 

    SCADENZE! 

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Ricordiamo che entro il 31 marzo vanno comunicate ad INAIL eventuali modifiche riguardanti i propri RLS (a seguito ad esempio di nuove elezioni) qualora non si sia provveduto già in occasione della nomina. Approfitto per ribadire che sebbene l’elezione sia un diritto e che l’azienda assolva all’obbligo con la semplice informazione dei lavoratori su tale diritto è pur vero che in assenza di candidature e di elezione in azienda il datore di lavoro dovrebbe contribuire nella misura di 2 € / lavoratore / anno a finanziare il fondo per l’attività dei RLS territoriali che di fatto dovrebbero fare le medesime funzioni.

 

 

DENUNCIA RIFIUTI (MUD 2013) 

Per la prima volta il MUD, per quanto stabilito dal DPCM  20/12/12, manda in pensione del tutto i vecchi floppy: la denuncia dei rifiuti prodotti e smaltiti nel 2012 dovrà essere presentata entro il 30/04/13 esclusivamente con invio telematico e firma digitale certificata del legale rappresentante da apporre con smart card o Carta Nazionale Servizi o business key. Chi vorrà predisporre il MUD autonomamente si accerti di possedere o richiedere in tempo utile in CCIAA un dispositivo per la firma digitale. I diritti di segreteria dovranno essere pagati con carta di credito o con altri sistemi di pagamento messi a disposizione dalla CCIAA.

Unica deroga riguarda le aziende che producono, per singola unità locale, fino a 7 rifiuti con un massimo di tre trasportatori e tre destinatari per codice alle quali è consentito presentare il MUD in forma cartacea.

 

 APPROFONDIMENTI  

 

VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE

A poco meno di un anno dall’entrata in vigore del DM 11/04/11 il ministero ha pubblicato una ulteriore circolare (Circ. 09 del 06/03/13) a chiarimento di alcuni aspetti delle verifiche periodiche:
– necessità della conformità dei verbali di verifica adottati dai soggetti titolari della funzione e i soggetti abilitati, al modello di “scheda tecnica e di verbale di verifica periodica” previsti dall’Allegato IV DM11/04/11;

– obbligo di comunicazione di affidamento della verifica periodica al soggetto abilitato da parte del datore di lavoro;

– prima verifica periodica su attrezzature non marcate CE, (comunque soggette al regime di collaudo previsto dal D.M. 04/03/1982);

– esclusione dei carrelli elevatori, dal regime delle verifiche (eccezion fatta per i mezzi muniti di accessori di sollevamento che gli conferiscono la funzione di apparecchio di sollevamento;

– tariffe “chiavi in mano”, non ci devono essere “extra” se non le imposte. Ribadiamo vista la complessità della materia e i margini di interpretazione unitamente alla molteplicità di soggetti abilitati la necessità di valutare caso per caso e decidere di conseguenza gli adempimenti da attivare.

 

FORMAZIONE ABILITATIVA ATTREZZATURE

Dallo scorso 13 marzo i corsi di formazione per l’abilitazione all’utilizzo di attrezzature e macchine operatrici (es. carrelli elevatori, piattaforme aeree, ecc.) dovranno seguire contenuti e durata previsti dall’accordo Stato Regioni del 22/02/12 con rilascio di “patente” valida 5 anni. Le strutture che organizzato questi corsi devono essere accreditate in Regione. Unica eccezione gli utilizzatori per la sola formazione dei propri lavoratori con docenti in possesso comunque di esperienza almeno triennale nella specifica docenza. Ricordiamo che sono previsti 24 mesi di tempo per conformarsi ai requisiti dell’accordo facendo il previsto aggiornamento a coloro che alla data del 12/03/13 risultavano già utilizzatori formati.

 

ARIA PULITA

Colgo l’occasione della recente pubblicazione dell’accordo Stato Regioni riguardante la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria per raccomandare di seguire protocolli scrupolosi o affidarsi a ditte specializzate per il mantenimento delle condizioni di igiene degli impianti di climatizzazione riducendo la possibilità sia dei fenomeni allergici legati a spore e polveri sia delle patologie e disturbi legati al proliferare di microrganismi nei filtri e nei canali d’aria. In impianti obsoleti o dei quali non si conoscono le caratteristiche può essere utile valutare la raccolta di campioni a mezzo tampone prima di decidere gli interventi necessari.

 

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