Newsletter 05/11

RESPONSABILITA’ “AMBIENTALE”:

In arrivo dal Governo un decreto che sancirà l’estensione del D.Lgs. 231/01 ai reati ambientali (dopo quella relativa alla sicurezza). La responsabilità pertanto riguarderà non più solo la figura del “gestore” dell’impianto (persona fisica normalmente identificata nel legale rappresentante) ma l’azienda in quanto persona giuridica. Il decreto introdurrebbe anche nuove forme di reato quali il delitto di danneggiamento di habitat all’interno di un sito protetto (arresto fino a 18 mesi ed ammenda non inferiore a 3mila euro). Il sistema sanzionatorio sarà il medesimo applicato per la sicurezza con sanzioni pecuniarie espresse in quote, che nei casi più gravi possono arrivare a circa 400.000 euro, e sanzioni interdittive (blocco attività, sospensione autorizzazioni, ecc.).

ROTTAMI METALLICI

Pubblicato il Reg. Europeo n. 333/2011 (G.U.U.E. L94-8/04/11) sui criteri con cui alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti: essi riguardano sia il materiale che entra nel processo di recupero (rifiuti), sia il processo stesso che il prodotto che ne deriva). Prevista l’emissione di una dichiarazione di conformità del produttore e l’implementazione di sistemi qualità sui processi di controllo, soggetti a verifica da auditors esterni (sistemi qualità o ambiente) ogni tre anni. Le nuove regole si dovranno applicare dal 9 ottobre 2011.

SICUREZZA IN EDILIZIA

Sembra questa volta davvero in arrivo il sistema (già annunciato in precedenza) per qualificare e filtrare l’accesso alla professione di imprenditore edile: sarà richiesta oltre alla fedina penale pulita anche un percorso di formazione della figura del responsabile tecnico,  interno all’azienda cui sarà chiesto di garantire una corretta gestione dell’azienda e dei cantieri. Dovrebbero restare esclusi dall’obbligo i restauratori, gli impiantisti e i prefabbricatori (!!).

SICUREZZA LAVORI ELETTRICI

Il D.M. 04/02/11 definisce, in attuazione dell’art. 82 del T.U.S. i criteri per autorizzare gli interventi sugli impianti con tensioni superiori ai 1000 V e riguarda pertanto l’affidamento ad aziende terze (autorizzate per tre anni rinnovabili) i cui lavoratori devono acquisire una specifica abilitazione (idoneità) da rinnovare annualmente, conseguita mediante idoneità medica e frequenza a corso di 120 ore (+ 20 ogni 5 anni) tenuto da formatori a loro volta soggetti a qualifica. Le aziende hanno 24 mesi per adeguarsi, pena la perdita dell’abilitazione ad operare oltre i 1000 V.

SENTENZA THYSSEN

Il 15 Aprile il tribunale di Torino ha emesso una sentenza storica riconoscendo l’omicidio con dolo eventuale per le 7 morti del 2007 alla Thyssen. Condanne tra i 10 e i 16 anni per l’AD per l’Italia della multinazionale, i consiglieri delegati, il direttore di stabilimento, il RSPP e il direttore agli investimenti. Sanzione anche per l’azienda: 1 milione di euro ed esclusione da contributi e sovvenzioni pubbliche e divieto di pubblicizzare i prodotti per 6 mesi, confisca di 800 mila euro e pubblicazione della sentenza sui quotidiani nazionali. “Costo” complessivo dell’omessa sicurezza, compresi i risarcimenti alle parti civili: più di 20 milioni di euro… sempre più appare incontestabile che la prevenzione conviene anche economicamente.

SCADENZE!

RIFIUTI

Ultimo avviso: entro il 30 aprile deve essere pagato il contributo annuale per il SISTRI (da computare in funzione dell’attività svolta e del numero di dipendenti) e deve essere presentata la denuncia rifiuti MUD relativa al 2010. Stessa scadenza anche per la denuncia E-PRTR per le attività IPPC con consueta presentazione on line.

ALBO GESTORI RIFIUTI

le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e dei propri rifiuti pericolosi in quantità < 30 kg o L /g., iscritte prima del 14/04/08, dovranno aggiornare secondo nuova modulistica l’iscrizione all’Albo entro il prossimo 30/06/11 (la scadenza sarebbe il 25/12/11 ma l’Albo dovendo gestire una grande mole di “rinnovi” chiede l’invio entro giugno). L’iscrizione dovrà poi essere rinnovata ogni dieci anni.

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (un anno dopo)

Il 26 aprile riccorrerà un anno dall’entrata in vigore del capo V del titolo VIII del testo unico sulla sicurezza in merito alle R.O.A. Raramente adempimento fu meno applicato! Ad oggi assai poche sono le aziende che hanno effettuato un’approfondita valutazione del rischio da esposizione nonostante sia i raggi ultravioletti che gli infrarossi che il laser possano comportare danni anche assai gravi ad occhi e cute. Recenti ricerche scientifiche stanno inoltre accertando che anche i led e la luce blu di lampade ad alogenuri metallici può causare danni oculari. Non posso che raccomandare nuovamente coloro che posseggono sorgenti di ROA di commissionare a strutture adeguatamente attrezzate la valutazione specifica.

APPROFONDIMENTI

TUTELA ACQUE

La Regione Veneto, con Decreto Giunta Regionale n° 80 del 27/01/11 fornisce chiarimenti interpretativi al lungo articolato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Tutela Acque regionale (PTA). Colgo l’occasione per ricordare che l’adeguamento al PTA deve avvenire entro 3 anni ma che la Provincia di Vicenza chiede entro l’anno di notificare situazione esistente e progetto di adeguamento alle le aziende che hanno superfici esterne con materiali o lavorazioni potenzialmente contaminanti così da avere il tempo per conformarsi al PTA. Possono infatti rendersi necessari in particolare il trattamento delle acque e la richiesta di autorizzazione: le acque piovane nel suddetto caso sono infatti “assimilate” ad acque industriali e come tali soggette ad autorizzazione allo scarico.

CPI e SANZIONI

Una recente sentenza di condanna di una ditta di trasporto che deteneva una cisterna di gasolio priva di certificato prevenzione incendi ha sottolineato la continuità con il regime normativo degli anni 50 e l’applicabilità pertanto delle sanzioni (nel caso specifico era anche stata sequestrata la cisterna). L’attuale norma che regolamenta il rilascio dei CPI (D.Lgs. 139/06) stabilisce in particolare che:

1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del CPI, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con D.P.R. previsto dall’art. 16 c. 1…(decreto non ancora uscito).

2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

3. …il prefetto può disporre la sospensione dell’attività in caso di omessa richiesta di rilascio o rinnovo del CPI fino all’adempimento dell’obbligo.

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