Newsletter 05/13

 NOVITA’

INVIO INFORMATIZZATO DATI SORVEGLIANZA SANITARIA

Finalmente attiva dallo scorso 22 maggio l’applicazione on line creata per l’invio da parte dei medici competenti dei dati aggregati sanitari e di rischio a conclusione della sorveglianza sanitaria. L’obbligo è di invio su base annuale. Il primo invio dovrà essere fatto entro il prossimo 30 giugno. Auspichiamo la collaborazione nel mettere a disposizione del vs. medico competente ogni informazione richiesta così da consentire il pieno adempimento di questo importante obbligo che consentirà di avere una banca dati nazionale sempre aggiornata. Formato e contenuti sono conformi a quanto a suo tempo disposto dal DM 09/07/12 che riformò l’allegato 3B del D.Lgs. 81/08. Visto si tratterà del primo inserimento, lo stato e l’ordine dei medici hanno condiviso si tratti di un periodo di sperimentazione. Sono pertanto congelate le sanzioni fino al termine dell’esperimento

 

SCADENZE!

 URGENTE: GAS SERRA!

I primi frutti concreti del Regolamento CE  842/2006 sui gas fluorurati ad effetto serra non sono solo il decreto sulle sanzioni di cui vi abbiamo parlato nello scorso numero ma la corsa a corsi abilitativi da parte delle ditte che si occupano di manutenzione degli impianti di climatizzazione per poter operare nell’ambito del nuovo nato registro nazionale. Poco si era parlato invece (pareva si partisse con il 2014) dell’adempimento che scade il prossimo 31 maggio. Ogni operatore (dall’interpretazione corrente pare essere di fatto il proprietario dell’impianto se non vi sono deleghe a terzi sulla sua gestione) deve dichiarare la presenza dell’impianto stesso specificando tipo e quantità di gas contenuti qualora il contenuto superi i 3 kg. La dichiarazione, molto semplice e rapida, va fatta on line (formato e dati sono stati resi noti dal ministero lo scorso 14 maggio, il portale è utilizzabile solo da ieri) su https://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas. Siamo ovviamente a disposizione per assistervi o occuparcene purchè ci vengano messi a disposizione i dati necessari.

 AUTOCERTIFICAZIONE RISCHI ADDIO

Ultimi giorni, come già ricordato, anche per la redazione del documento di valutazione dei rischi per coloro che si erano avvalsi dello strumento dell’autocertificazione. Entro il 31 maggio la valutazione dovrà essere scritta.

 

 APPROFONDIMENTI

 

VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE

Colgo l’occasione  del recente comunicato (GU 04/05/13 n° 103) con cui il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali  aggiorna l’elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature (art. 71, c. 11,D.Lgs. 81/08), consultabile su https://www.lavoro.gov.it/Lavoro), nella sezione «Sicurezza nel lavoro» per ricordare che qualora passino inutilmente i termini di 60 o 30 giorni dall’avvenuta richiesta ad INAIL o ARPAV per la prima o successive verifiche è onere del datore di lavoro rivolgersi direttamente ai soggetti abilitati senza più attendere e che il ritardo nella verifica non può più essere “addebitato” al soggetto pubblico ma viene considerata esclusiva responsabilità dell’utilizzatore.

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