Newsletter 07/13

 NOVITA’

 

DECRETO FARE (…CONFUSIONE)

Approvato il testo blindato del DL n. 69/2013 che per rilanciare l’economia, tenta una semplificazione degli adempimenti su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

– da documentare in modo semplificato (boh!) nel libretto formativo le iniziative di formazione per i lavoratori in somministrazione con presenze fino a 50 giorni (nuovamente boh!), il tutto da definire con Decreto ministeriale (allora siamo a posto!!)

– niente DUVRI per i lavori fino a 10 uomini/giorni nei settori a basso rischio infortunistico (da definire in separata sede (!!!) nominando un incaricato in possesso di esperienza e competenza che sovraintenda alla cooperazione e coordinamento (chi possa essere non è dato a sapersi)

– sembra riaprirsi la possibilità di dichiarare di aver fatto la valutazione dei rischi per le attività a basso rischio (le medesime di prima, non ancora definite), quindi una presa in giro soprattutto per coloro che nei mesi scorsi hanno dovuto documentare la valutazione per iscritto

– i documenti di cantiere (POS, PSC, fascicolo dell’opera, potranno essere redatti in modello semplificato… da emanare con decreto successivo (tanto per cambiare!!!!)

– ampliato lo spettro delle comunicazioni telematiche possibili agli organi di vigilanza

– ridotto a 45 giorni il termine per effettuare la prima verifica delle attrezzature soggette da parte di INAIL (ndr: il quale continua a non riuscire a venire ad esempio per i vecchi mezzi di sollevamento per i quali quindi nulla è cambiato, non venivano prima, continuano a non venire ora)

– previsti “bonus” trasversali per la formazione così da evitare ripetizioni (RSPP, RLS, ecc.) nella frequenza a moduli di interesse “comune”…ma la cosa non è definita ancora nel dettaglio.

– basta infine con l’obbligo di denuncia di infortunio alle autorità di pubblica sicurezza (ci sarà un dialogo tra enti a tale scopo)

Quindi molti rimandi e poca chiarezza… unica notizia certa è che è stato stabilito (D.L. 76/13) l’aumento del 9,6% delle sanzioni del D.Lgs. 81/08 per “rivalutazione quinquennale”.

 

CLIMATIZZAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO

Importantissimo decreto (DPR 74/13) in vigore dallo scorso 12 luglio: prevede nuove regole per la conduzione, esercizio e controllo degli impianti di produzione calore o raffrescamento andando di fatto a integrare e sostituire in parte sia la L. 10/91 che il DPR 412/93. Tra le novità principali nuove periodicità (2 o 4 anni a seconda della potenza), l’estensione dell’obbligo di libretto di impianto anche alle “macchine per freddo” (con dubbio su come questo adempimento sia collegato a quello riguardante i gas ad effetto serra…), nuove soglie di potenza (sotto i 10 kW nulla, dai 10 ai 100 kW primi adempimenti, oltre i 100 kW massimo controllo. Propongo di analizzare assieme in base ai vs. impianti a quali adempimenti siano soggetti in funzione di queste nuove regole, meglio ancora se in collaborazione con le ditte incaricate delle manutenzioni programmate.

 

 APPROFONDIMENTI 

 

CARRELLI ELEVATORI IN STRADA

Anche in questo caso confusione anziché chiarimenti. La circolare 14906 del 10/06/2013 emessa dal ministero dei trasporti dichiara finita l’era delle autorizzazioni annuali alla circolazione occasionale e limitata di carrelli in pubblica strada dando motivazioni che però sono in contraddizione con precedenti circolari dello stesso ministero. Da parte nostra ci limitiamo a suggerire di limitare quanto più possibile tale pratica e nel caso si renda necessaria seguire quanto meno le seguenti indicazioni (D.M. 28/12/89) per il carrello:

1. sia accompagnato da scheda tecnica in originale, sottoscritta dal costruttore contenente lunghezza, larghezza e altezza massime; massa a vuoto e a pieno carico e massa rimorchiabile, altezza del carico trasportato.

2. sia munito di anabbaglianti sempre azionati, anche quando non ne fosse ricorso l’obbligo.

3. disponga di luce lampeggiante che deve essere messo sempre in funzione durante la marcia.

4. sia accompagnato da personale a terra che aiuti il conducente (salvo carichi non ingombranti).

5. sia dotato di pannelli retroriflettenti a strisce bianche/rosse per segnalare l’ingombro dei dispositivi di sollevamento.

6 non superi la velocità di 10 Km/h per gli spostamenti su strada.

Oltre a questo sia coperto da assicurazione RC terzi e, laddove gli uffici delle motorizzazioni ancora lo consentano, sia acquisita l’autorizzazione alla circolazione su strada.

 

INAIL: dati 2012 su infortuni e malattie

Confermato nel 2012 il trend al ribasso per gli infortuni italiani con una flessione di quasi il 9% delle denunce e con un numero di infortuni riconosciuti che scende per la prima volta sotto i 500.000. Analogo calo nel numero di casi mortali, sceso sotto gli 800 casi. Confermata la quota di circa il 20% di infortuni che accadono fuori dalle mura aziendali e anche che tale quota supera il 50% se ci si riferisce ai casi mortali! L’azienda che voglia pertanto fare prevenzione a tutto tondo non può non considerare il rischio degli infortuni in itinere valutando ogni iniziativa utile a ridurre il rischio per i propri lavoratori (car pooling, navetta, incentivi all’uso del mezzo pubblico, ecc.). Il costo sociale degli infortuni resta molto alto contando circa 12 milioni di giornate di inabilità al lavoro in un anno.

Per quel che riguarda le malattie professionali a fronte di un leggero calo di denunce è aumentata la quota delle riconosciute (37%). A 20 anni circa dal bando in Italia dell’amianto sono stati 348 i morti nel 2012 per esposizione a fibre! Ben vengano quindi le iniziative di bonifica radicale che consentano di eliminare alla fonte il problema.

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