Newsletter 08_12

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PREVENZIONE INCENDI

RIVISTI PROCEDURE AMMINISTRATIVE E SCADENZE ADEMPIMENTI

Il 7 agosto scorso è stato un giorno importante per chi si occupa di pratiche di prevenzione incendi: è stato infatti deciso con conversione in legge (L.134/12) del D.L. “sviluppo Italia” (contenente un sacco di altre materie) lo slittamento dei termini di adeguamento alle prescrizioni del D.Lgs. 151/11, il “nuovo” testo di riferimento che regolamenta le attività soggette al controllo dei VV.F., facendoli slittare di un anno (7 ottobre 2013) per le nuove attività, non precedentemente comprese nella lista del DM 16/02/82. Al contempo con il Decreto interministeriale (tuttora in fase di pubblicazione) sono state riviste le modalità di presentazione delle istanze di prevenzione incendi, abrogando e sostituiendo il DM 04/05/98. In particolare sono stabiliti i contenuti minimi e i modelli uniformati a livello nazionale delle certificazioni e dichiarazioni allegate alle richieste, ad esempio quelle riguardanti gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti ed i componenti d’impianto, rilevanti ai fini della sicurezza in caso d’incendio: va dimostrato siano stati realizzati, installati – posti in opera secondo la regola dell’arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio. Precisata anche la documentazione di approfondimento (relazioni, calcoli) da tenere a disposizione in caso di controllo. Sono rilevanti ai fini della sicurezza antincendi gli impianti di:

produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzo dell’energia elettrica, di protezione contro le scariche atmosferiche;

di deposito, trasporto, distribuzione e uso di gas, liquidi o solidi combustibili o infiammabili o comburenti;

di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione e ventilazione/aerazione;

di estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico e manuale;

di controllo del fumo e del calore;

di rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme”.

Segnalo infine che la direzione centrale dei VV.F. ha pubblicato chiarimenti applicativi sul ricorso alle serrande tagliafuoco: invito tutti coloro che dispongono di tali dispositivi su impianti di distribuzione aria ad esempio, di confrontarsi con il proprio progettista antincendio per valutare il da farsi. PSA è in grado di assistervi per valutare eventuali integrazioni o adeguamenti da presentare nell’ambito del rilascio / rinnovo dei vs. Certificati di Prevenzione Incendi.

ESPOSIZIONE A SOSTANZE CHIMICHE

Approvato lo scorso 6 agosto scorso il Decreto Interministeriale che stabilisce il nuovo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione di direttive europee e del titolo IX – sostanze pericolose, del D.Lgs. 81/08. In tale elenco figura anche la nicotina (limite sulle 8 ore: 0,5 mg/mc): trattandosi di agente chimico non legato alle lavorazioni ma all’abitudine personale al fumo ma sul cui rispetto del limite risponde il datore di lavoro faccio presente che oltre al divieto generale di fumare all’interno degli ambienti si somma un secondo onere per le aziende cioè dimostrare in presenza di tale agente chimico il rispetto del limite. Non è forse giunto il momento di dare una stretta definitiva in materia applicando in maniera rigorosa un divieto troppo spesso disatteso. La tolleranza rischia di diventare un boomerang molto pericoloso. Nel contempo in G.U. della Comunità sono state pubblicate due modifiche al regolamento REACH riguardanti il cadmio ed il piombo: è prevista l’ulteriore restrizione del campo di utilizzo di queste sostanze negli articoli da commercializzare.

 

 

TERRE E ROCCE DA SCAVO

Pubblicato il 21 settembre il DM 161/12 che regolamenta il riutilizzo dei materiali provenienti da scavi nell’ambito di lavori di realizzazione di un’opera: suolo e sottosuolo rimossi potranno essere riutilizzati anche se contenenti calcestruzzo, la bentonite o altri materiali: il proponente dovrà stilare un Piano di Utilizzo, da sottoporre preventivamente all’autorità competente (P.A. titolare di rilasciare le autorizzazioni per l’opera da realizzare) dal quale dovrà emergere l’assenza di inquinanti nel materiale, modalità / esiti del monitoraggio (campionamenti) e tipo di utilizzo del materiale. Esclusi i materiali provenienti da demolizioni di opere esistenti.

Dovrà infine essere controllabile la fase di trasporto e certificato l’avvenuto riutilizzo.

 

 

 &  &  & APPROFONDIMENTI  &  &  &

 

SILICE: QUANTO PERICOLOSA?

I prodotti a base silice, come le terre per fonderia, trattandosi di minerali non modificati, sfuggono alla normativa REACH e non vengono attualmente etichettati come pericolosi ma rientrando nell’obbligo per i produttori di fornire all’agenzia europea per la chimica un’analisi puntuale sui pericoli per la salute, sono al momento classificati, con “giustificazioni scientifiche” in modi diversi. Prevale per la frazione respirabile della silice libera cristallina (SLC), frazione respirabile, la classificazione di tossica/pericolosa per inalazione a seguito di esposizioni ripetute ma un 12% la classifica come cancerogena o potenzialmente cancerogena per l’uomo”. Se è consolidato il rapporto dose-effetto tra esposizione e SLC e silicosi, sulla cancerogenicità il dibattito scientifico è, invece aperto e le risposte controverse: l’insorgere della neoplasia pare appurato essere condizionata alla presenza della silicosi. Solo elevati livelli di esposizione, in quanto potenzialmente scatenanti la silicosi, possono considerarsi anche come un aumento della possibilità di contrarre il tumore polmonare. Questo si svilupperebbe non a partire da azione genotossica ma per via indiretta, cioè legata allo stato infiammatorio dei tessuti: prevenendo la silicosi si previene anche il tumore.

RISPARMIO ENERGETICO

Colgo l’occasione del recente stop (dal 1 settembre) alla vendita di lampadine ad incandescenza oltre i 25 W per esortare ad un approfondito esame della vostra attività o del vostro processo produttivo per sondare ogni spazio utile di miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche. Per le aziende certificate ISO 14001 o EMAS si tratta di una normale attività di gestione ma in tempi di prezzi sempre più alle stelle dell’energia diventa importante non solo dal punto di vista ambientale la scrupolosa ricerca di riduzione degli sprechi. Tra le attività a maggiore consumo nell’industria vi sono le reti di aria compressa (spesso “ricche” di perdite incontrollate e di utenze energivore) nonché i sistemi di produzione e trasmissione di calore. Ricordo che PSA dispone di termocamera con cui è possibile accorgersi di difetti di isolamento termico non visibili ad occhio nudo, responsabili di inutili dispendi energetici. Ricordo tra l’altro che le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione e risparmio energetico possono essere messe in detrazione fiscale (55%).

FORMAZIONE

Ricordo che entro il prossimo gennaio il personale già in forza all’entrata in vigore dell’accordo Stato Regioni (A.S.R. 27/01/12) dovrà essere “coperto” con la formazione “mancante”. Raccomando pertanto di verificare (e siamo disponibili a farlo assieme) quali siano eventuali lacune da colmare. Vanno anche programmati i corsi di aggiornamento quinquennale secondo l’A.S.R.

 

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