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LAVORO IRREGOLARE

Dallo scorso 9 agosto è in vigore il D.Lgs. 109/2012 che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001 all’ipotesi di impiego di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare (privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto). Alla reclusione da sei mesi a tre anni e alla multa di 5.000 euro previste dal datore di lavoro per ogni lavoratore impiegato con le aggravanti del numero (più di tre) o della minore età o dello sfruttamento è ora prevista per l’ente anche una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. Cogliamo l’occasione per ricordare l’importanza del controllo degli accessi e la verifica delle presenze in tutti i lavori in appalto dove per la variabilità delle esigenze di lavoro e per la presenza di subappalti è più probabile la presenza di lavoro irregolare. L’art. 26 del T.U. sicurezza deve pertanto essere gestito in modo completo e ineccepibile chiedendo ogni informazione agli appaltatori prima dell’inizio lavori.

 

 

SCHEDE DI SICUREZZA SOSTANZE E MISCELE

Il prossimo 1 dicembre terminano i due anni di proroga concesso ai distributori di sostanze già sul mercato da prima del 2010 per evitare di conformare la scheda di sicurezza alla luce del regolamento CLP, secondo il disposto Dell’all. I del Reg. UE 453/2010. Stessa scadenza per le miscele già in azienda dal 2010 e ancora etichettate “alla vecchia maniera”. Dal lato pratico per gli utilizzatori finali ancor più vi sarà motivo di pretendere una scheda di sicurezza aggiornata e completa ai propri fornitori che non vi avessero ancora provveduto. Faccio notare che nelle nuove schede sono citati anche gli usi identificati (unici consentiti) e gli “scenari di esposizione” che costituiscono l’insieme delle modalità di utilizzo della sostanza previsto da chi la immette sul mercato. Tali scenari vanno verificati perché se l’uso che si fa di una sostanza fosse diverso da quanto previsto dal fornitore sarà necessario notificarglielo così da ricomprendere l’uso stesso qualora ritenuto compatibile dal fabbricante. In caso contrario le eventuali conseguenze su salute e sicurezza per gli operatori non potranno essere in alcun modo contestato al fornitore. Invito quindi nuovamente a:

farsi fornire copia aggiornata della scheda di sicurezza “estesa” (e-SDS) di tutti i prodotti in uso in azienda;

– prendere in seria considerazione in funzione delle informazioni desunte dalle SDS un approfondimento e aggiornamento della propria valutazione del rischio chimico;

– considerare l’eventuale necessità di procedere a monitoraggio degli inquinanti in ambiente di lavoro sulla base non solo di quanto riportato nella SDS ma dei nuovi limiti di esposizione professionale recentemente pubblicati a revisione dell’allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/08 e in conformità con la norma UNI EN 689/97 che detta le regole su modalità e periodicità dei campionamenti. PSA è a disposizione per assistervi nell’analisi della situazione e per gli adeguamenti necessari.

 

 &  &  & APPROFONDIMENTI  &  &  &

 

RISCHIO CELLULARE

Importante pronunciamento della Corte di Cassazione Civile che con sentenza dello scorso 12 ottobre n° 17438 ha confermato il rapporto di concausalità tra intenso uso del cellulare aziendale e il neurinoma del ganglio di Gasser (patologia tumorale nel caso della sentenza al nervo cranico trigemino sinistro) rigettando il ricorso di INAIL: l’istituto dovrà riconoscere la rendita per l’invalidità all’80% del richiedente, un dirigente di una multinazionale che faceva un uso attorno alle 5-6 ore di telefoni cordless e cellulari per lavoro. Non è stata pertanto necessaria la certezza ma la semplice “elevata probabilità” come concausa. Cogliamo l’occasione della suddetta sentenza per ribadire come tale rischio debba essere considerato nelle valutazione dei rischi individuando le eventuali mansioni che comportano un uso professionale degli apparati di telefonia mobile significativo rispetto al normale utilizzo a livello domestico. Per tali mansioni suggerisco di prevedere una specifica informazione sul rischio accompagnata dalle cautele da adottare per ridurre il rischio.

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