Newsletter 11/11

* * * NOVITA’ * * *

PREVENZIONE INCENDI: NUOVO ELENCO ATTIVITA’ SOGGETTE

Pubblicato l’atteso decreto, DPR 151/2011, che riordina le procedure amministrative di prevenzione incendi e che contiene l’elenco delle attività soggette al controllo dei VV.F., in sostituzione di quello del 1982. Come già accennato in precedenza le attività vengono suddivise in tre categorie (A, B, C) in funzione delle dimensioni, del tipo di attività, delle esigenze di tutela della pubblica incolumità. Le aziende in cat. A sarà sufficiente notifichino l’inizio attività (e la responsabilità sulla loro rispondenza alle norme è di fatto demandata ai professionisti). L’azienda appartenente alle categorie B o C chiede l’esame del progetto, i comandi dei VV.F. hanno 30 giorni per chiedere integrazioni e 60 giorni dalla consegna delle stesse per effettuare il sopralluogo ed esprimere il parere (!) Il rinnovo dovrà essere richiesto di norma ogni 5 anni (per alcune attività 10). Il decreto prevede la “confluenza” delle istanze per le nuove attività nell’ambito dei procedimenti di SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e il coordinamento da parte dei SUAP (Sportelli Unici Attività Produttive). La piena applicazione delle nuove procedure è legata alla pubblicazione di ulteriore decreto (!!)

SCADENZE!

EMISSIONI NON PIÙ TACITE…

Entro fine anno le aziende con impianti esistenti al 1988 oggetto di domanda di autorizzazione ex art. 12 del DPR 203/88 (cui sia seguita o meno esplicita autorizzazione) per effetto dell’art. 281 del D.Lgs. 152/06  dovranno nuovamente dichiararli chiedendo autorizzazione al proseguo dell’attività comportante emissioni. Chi non “aggiorna” l’autorizzazione alla “nuova” normativa verrà di fatto equiparato a chi conduce attività non autorizzata con la relativa sanzione.

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA BOMBOLE

Colgo l’occasione della pubblicazione della norma UNI EN ISO 22434 che si occupa delle ispezioni e le manutenzioni delle valvole delle bombole contenenti gas per ricordare a tutti gli utilizzatori di recipienti in pressione quanto importante sia:

– garantirne le verifiche periodiche nonché la sostituzione delle parti soggette ad usura (es. tubazioni flessibili, valvole di sicurezza)

– formare il personale sul loro corretto utilizzo e sui rischi connessi all’uso di gas in pressione

– prevedere uno stoccaggio in condizioni di sicurezza (protetto da fonti di calore e da urti)

– dotarsi di carrelli adeguati per la loro movimentazione (sia per limitare lo sforzo manuale che per evitare cadute ed urti durante il trasporto).

COORDINAMENTO E COOPERAZIONE NEGLI APPALTI

Traendo spunto da recenti lavori edili all’interno di aziende clienti ricordo che in occasione di lavori straordinari che comportino presenza di aziende esterne presso il proprio stabilimento è sempre e comunque necessario farsi promotori del coordinamento e cooperazione previsti dall’art. 26 del D.Lgs.81/08: ciò significa verificare l’idoneità tecnico professionale degli appaltatori (raccogliendo evidenze scritte), informarli sui rischi ambientali che troveranno nell’area oggetto del lavoro e recepire quali rischi verranno da essi introdotti così da porre in atto le misure di prevenzione e protezione necessarie. Tutto ciò contribuirà alla stesura da parte del committente del cosiddetto DUVRI (documento valutazione rischi interferenze) che va condiviso con gli appaltatori stessi. Va inoltre valutata l’applicabilità del titolo IV del decreto, relativo ai cantieri: in tal caso si deve nominare il coordinatore per la sicurezza che redigerà il PSC (piano sicurezza e coordinamento). Insomma il mondo degli appalti è tutt’altro che semplice da gestire e soprattutto richiede pianificazione e preventiva informazione del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale.

Scarica in formato pdf

Lascia un commento

Comment
Name*
Mail*
Website*