Newsletter 5/12

 *  *  *  NOVITA’   *  *  *

 

CONTROLLO IMPIANTI E MEZZI – ELENCHI DITTE AUTORIZZATE

Sul filo di lana dell’entrata in vigore del D.M 11/04/11 prevista per il 24 maggio u.s. i ministeri competenti hanno emanato il giorno 21 sul sito internet del Ministero del Lavoro l’elenco dei soggetti che potranno effettuare le verifiche periodiche sui mezzi di sollevamento, i recipienti a pressione e impianti termici  in appoggio ad ISPESL e alle ASL/ARPA. Può quindi concretamente (e finalmente) partire la macchina dei controlli, finora di fatto pressoché ferma per scarsità di risorse (personale) da parte degli enti pubblici. Per colmare le lacune su impianti più o meno datati suggerisco pertanto di fare (o rifare) la domanda di intervento ad ISPESL (prima visita) o ARPA (periodica): qualora l’ente non possa intervenire nei tempi previsti (rispettivamente 60 e 30 giorni) la palla passerà immediatamente all’ente privato. Sulle modalità di presentazione delle domande è recentemente intervenuto il ministero del lavoro con circolare n.11 del 25/05/12: l’utente può di fatto già citare nella domanda l’ente cui vuole rivolgersi e avvalersi del privato allo scadere dei termini previsti.

 

VALUTAZIONE RISCHI

Rinviato, per effetto del DL 12/05/12 N°57, al 31/12/12 l’obbligo per le aziende fino a 10 dipendenti di effettuare la valutazione dei rischi scritta secondo procedure standardizzate. Restano pertanto valide fino a fine anno le autocertificazioni dell’avvenuta valutazione dei rischi, in attesa che le procedure standardizzate, approvate dalla Commissione Consultiva Permanente, vengano pubblicate con decreto interministeriale: da quel momento le aziende avranno tre mesi di tempo per effettuare la valutazione scritta. Altra interessante novità è che le nuove procedure standardizzate potranno essere utilizzate dalle aziende fino a 50 dipendenti.

 

FORMAZIONE SICUREZZA: REQUISITI DOCENTE

Dovranno essere a breve pubblicati con decreto o sotto forma di ulteriore accordo Stato Regioni gli indirizzi della Consulta Permanente riguardo i requisiti dei formatori per la sicurezza: oltre al diploma di scuola superiore saranno necessaria una documentata esperienza (anni, ore di docenza) e competanza. Unica eccezione… il datore di lavoro che decida di farsi in proprio anche la formazione: per lui nessun requisito previsto (!) visto che comunque risponde della sua scelta. Darò più ampia trattazione a pubblicazione avvenuta (ormai il legislatore ci insegna ad essere molto prudenti e pazienti).

 

SISTRI … ARRIVEDERCI

Voci sempre più insistenti ed autorevoli (il Ministro dell’Ambiente in persona, poi comunicato stampa del consiglio dei ministri) danno per rinviato, prima sembrava a fine 2013, poi tra 12 mesi (!) l’entrata in piena operatività del SISTRI. La storia senza fine del sistema di rintracciabilità dei rifiuti assume carattere grottesco e fa rabbia la mole di denaro e tempo finora inutilmente dedicato ad implementarlo.

 

RIFIUTI PERICOLOSI = MERCI PERICOLOSE?

La L.28/12 di conversione del DL 2/12 recante modifiche al D.Lgs. 152/06 (testo unico sull’ambiente) crea un regime temporaneo di equiparazione tra i criteri per determinare la pericolosità di un rifiuto per l’ambiente (H14) a quelli operanti per le merci trasportate su strada. Questo comporta però l’eventuale assoggettamento di rifiuti pericolosi anche alle regole dell’ADR (formazione addetti al carico-scarico, uso di imballaggi omologati, abilitazioni del trasportatore, nomina del consulente, ecc.). Non essendo automatica la classificazione ma al contrario essendo legata alla presenza di requisiti del rifiuto ben precise suggeriamo di non accettare frettolose classificazioni da parte degli smaltitori che rischiano di ritorcersi contro il produttore “inchiodandolo” ad obblighi che altrimenti non avrebbe. Ricordiamo infatti che l’onere di classificare (attribuzione codice CER e classi di pericolo) deve rimanere autonoma esclusiva del produttore che in questo caso è giusto si avvalga di laboratori e personale esperto per evitare di prendere abbagli.

 

PIANO TUTELA ACQUE – VENETO

E’ stato recentemente modificato il testo delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto con particolare riguardo all’art. 39, (acque meteoriche di dilavamento).
A tal proposito si specifica che “le sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente” coincidono con quelle elencate alle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, con l’aggiunta dei parametri:

SOLIDI SOSPESI TOTALI (>80 mg/L in acque superficiali, >25 mg/L sul suolo, > 200 mg/L in fognatura);
COD: solo alcuni tipi di insediamento e >160 mg/L(acque sup.), 100 (suolo) o 500 (fognatura);
IDROCARBURI TOTALI: se >5 mg/L (acque superficiali o sul suolo), o 10 mg/L (fognatura).

Entro il prossimo 31/12 chi è titolare di insediamenti con dilavamento di acque meteoriche deve predisporre un piano di adeguamento da realizzare poi entro il 2015.

   SCADENZE!            

 

 

Entro il prossimo 31 luglio dovranno essere presentate le domande per l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di impianti esistenti non soggetti dalla normativa precedente il D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10. A titolo di esempio gli aspiratori carrellati con reimmissione in ambiente di lavoro, le lavorazioni meccaniche (con soglia di consumo annuo di oli maggiore di 500 L). Le aziende non ancora coperte da autorizzazione (esplicita o generale) e che producono emissioni di inquinanti in atmosfera devono pertanto attivarsi quanto prima: PSA è in grado di assistervi nella predisposizione della domanda. La scadenza non si applica pertanto a tutte le attività che possiedono già un’autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 o del DPR 203/88 (in questo caso la validità dell’autorizzazione è legata all’anno del suo rilascio e va pertanto verificata caso per caso).

 

 

 APPROFONDIMENTI  

 

 

TERREMOTO

I recenti fenomeni sismici in Emilia pongono interrogativi cui non possiamo sottrarci e sui quali invito le aziende ad un approfondimento ed una riflessione:

– conosciamo la classificazione sismica della zona in cui l’azienda si trova?

– sappiamo se vi sono di  conseguenza regole costruttive imposte dalle autorità per edifici nuovi / esistenti?

– le modalità di impilamento / stoccaggio su scaffalatura delle merci aziendali garantiscono l’incolumità del personale in caso di scossa

– gli scaffali e le altre strutture verticali sono solidamente fissate a parete o tra loro?

– le procedure (comportamenti) da adottare in caso di terremoto sono ben specificate nel piano di emergenza e soprattutto sono state portate a conoscenza del personale?

Siamo a disposizione per verificare assieme a voi lo “stato dell’arte” e valutare gli interventi necessari per garantire un maggior gradi di sicurezza per gli occupanti.

 

PREVENZIONE INCENDI E FOTOVOLTAICO

Cogliamo l’occasione della recente pubblicazione (04/05/12) da parte della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del corpo dei Vigili del Fuoco di una nota esplicativa “Chiarimenti sulla Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici – Ed.2012″ per richiamare l’attenzione delle aziende che hanno installato o intendono installare tali impianti sulle coperture sull’importanza di considerare l’intervento come modifica sostanziale ai fini della loro “situazione” antincendio (ad esempio nell’ambito del rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi o semplicemente per le attenzioni che tali impianti richiedono in termini di prevenzione incendi rispetto anche alle altre attività presenti in azienda così da perseguire e ottenere gli obiettivi di sicurezza dettati all’All.I, punto 2 al Regolamento (UE) n.305/2011 del 09/03/11”.

 

 

FORMAZIONE INTERAZIENDALE

Ricordo l’importanza di comunicarci le nuove assunzioni appena certe (anche prima dell’inizio del contratto di lavoro) così da organizzare al meglio i gruppi per la formazione generale e specifica prevista dall’accordo stato regioni del 21/11/12 che deve essere fatta entro 60 giorni dall’assunzione.

Sottolineo inoltre che sono equiparati ai lavoratori dipendenti anche stagisti e lavoratori in somministrazione, a tutti gli effetti soggetti ai medesimi diritti/obblighi.

 

Nel frattempo è in partenza il giorno 29 p.v. il corso per coloro che effettuano interventi su parti in tensione o in vicinanza delle stesse. Chi fosse interessato non esiti a contattarmi.

 

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