Newsletter 6/12

 NOVITA’

  FORMAZIONE SICUREZZA

A chiusura degli accordi raggiunti in sede di Conferenza Stato Regioni in materia di formazione sulla sicurezza è stata pubblicata lo scorso 25 luglio una linea guida indirizzata sia alle aziende che agli organi di controllo per l’applicazione degli accordi (organizzazione dei corsi, realizzazione e verifica degli stessi).

Alcune utili indicazioni riguardano i lavoratori autonomi o le imprese famigliari per i quali si ricorda essere facoltativa la formazione e dirigenti e preposti per i quali le linee guida specificano non essere cogenti i contenuti dell’accordo 21/12/11. In sostanza se i corsi vengono fatti seguendo in pieno le indicazioni dell’accordo c’è la presunzione di completa rispondenza alle richieste normative mentre in caso contrario l’onere della prova sull’adeguatezza della formazione passa al datore di lavoro. Nuovamente sottolineato anche che restano “fuori” dall’accordo sia gli addestramenti (ad esempio sui DPI di terza categoria come autorespiratori, imbracature) sia la formazione su rischi specifici dell’azienda (non necessariamente trattati in quanto non estendibili al comparto produttivo – settore ATECO – per il quale la formazione era stata organizzata. Su questi aspetti il datore di lavoro è tenuto a separata organizzazione ed effettuazione di iniziative di formazione-addestramento. Infine utile sia esplicitamente rimarcato che tra somministratori di lavoro (agenzie) e utilizzatori deve esservi suddivisione degli oneri ad esempio prevedendo contrattualmente che la formazione generale sia a carico dell’agenzia e quella specifica a carico dell’utilizzatore.

 VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE

Ad integrazione di quanto comunicatovi nel numero di giugno, vi informiamo che sono disponibili sui siti di INAIL ed ARPAV i moduli per le denunce di installazione e per le richieste di verifiche periodiche ed inoltre che con D.M 30/07/12 è stato pubblicato un secondo elenco di soggetti autorizzati ad effettuare per conto degli organi di controllo pubblici le verifiche delle attrezzature. Ricordo che dal maggio scorso non è più possibile “scaricare” la responsabilità sull’ente di controllo per il mancato intervento su richiesta dell’azienda. Se questa infatti è stata fatta nel vecchio regime (cioè prima del 24 maggio) di fatto non fa più testo e si rende necessario provvedere a nuova richiesta. I soggetti privati che intervengono con funzione di pubblico ufficiale devono rispettare i termini di 30 e 60 giorni (e dalle prime esperienze abbiamo potuto constatare come ciò avvenga realmente). 

RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI

La recente direttiva europea 2012/18/UE in G.U.E. del 24 luglio scorso ha riscritto la cosiddetta direttiva Seveso (Dir 96/82/CE) mirata a prevenire e a regolamentare le attività che comportano il rischio di indicenti rilevanti. L’allegato I che elenca le tipologie di sostanze e le rispettive soglie per definire l’assoggettabilità o meno agli obblighi da parte dei gestori delle attività (ad esempio notifica, piani di emergenza, ecc.), è strutturato secondo la classificazione CLP delle sostanze pericolose. Diventa pertanto ancor più importante ottenere dai fornitori dei propri prodotti l’evidenza scritta (scheda di sicurezza) di come essi vengono riclassificati nel nuovo sistema che ricordiamo entrerà in vigore dal 2015. Entro il 31/05/2015 gli stati membri dovranno recepire la nuova direttiva nei loro ordinamenti.

 RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI

Il 24/07 è stata pubblicata anche la direttiva 2012/19/UE in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) in attuazione della direttiva 2008/98/CE perseguendo ad una sempre maggiore sostenibilità ambientale. Fino al 14 agosto 2018 ci sarà un regime transitorio in cui gli adempimenti riguarderanno solo le apparecchiature citate in all. I mentre dopo tale data gli obblighi (progettazione “sostenibile”, raccolta differenziata, smaltimento) riguarderanno tutte le AEE.

 DATI AGGREGATI SANITARI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI

In G.U. 173 del 26/07/12 è stato pubblicato il D.M 9/07/12 riguardante contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori. Si tratta delle informazioni che il medico competente aziendale deve inoltrare annualmente all’ente di controllo (art. 40 D.Lgs. 81/08) sull’andamento della sorveglianza sanitaria e sul quadro di rischio dei lavoratori visitati (all. 3A e 3B). È previsto un periodo di transitorio di 12 mesi per la sperimentazione della trasmissione telematica. Il primo invio cogente dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2013. Invito ad uno scambio di informazioni con il vs. medico al fine di adempiere in modo completo a quest’obbligo “condiviso”.

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