Newsletter 9/10

CORRETTIVO TESTO UNICO AMBIENTE: il D.Lgs. 128/10, in G.U. – S.O 184/L del 11/08/10, modifica ed integra il D.Lgs. 152/06 (T.U. ambiente) nella parte seconda (procedure di VAS, VIA e AIA) e alla parte quinta (emissioni in atmosfera) con decorrenza dal 26/08 u.s. Le novità principali rigurdano:

– l’abrogazione del D.Lgs. 59/05 (decreto IPPC) con sua integrazione all’interno del T.U.;

– il regime di autorizzazione alle emissioni per le attività NON IPPC ma soggette al titolo II (cioè ricomprese in attività per le quali è prevista l’AIA o la VIA) con passaggio dalla considerazione del singolo impianto a quella di stabilimento

– analogo passaggio nel titolo V ove si crea pertanto il problema di una ridefinizione degli stabilimenti anteriori o meno alle date del 1988 o del 2006

– in funzione delle BAT le Regioni potranno modificare i limiti di emissione rendendoli più restrittivi analogamente a quanto già fatto dalle Province

– il superamento dei limiti di emissione rilevati in sede di autocontrollo, se segnalati ad ARPA entro 24 ore dall’accertamento, non comporterà la contestazione del reato ex art. 279, c. 2.

– qualora il gestore non segua i metodi o sistemi di monitoraggio previsti in sede di autorizzazione, perdono validità i risultati rilevati e può essere comminata sanzione penale

– l’omessa comunicazione di modifiche non sostanziali è punita con sanzione amministrativa.

Così prorogati infine i termini per presentare la domande di autorizzazione per gli impianti autorizzati ex  DPR 203/88; queste le nuove scadenze:

a) entro il 31/12/11, per stabilimenti anteriori al 1988;

b) tra il 01/01/12 ed il 31/12/13 per quelli anteriori al 2006, autorizzati prima del 01/01/00;

c) tra il 01/01/14 ed il 31/12/15, per quelli anteriori al 2006, autorizzati dopo il 31/12/99.

PREVENZIONE INCENDI COMMERCIO: Pubblicato il D.M. 27 luglio 2010, regola tecnica di prevenzione incendi riguardante la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali di nuova realizzazione (ingrosso e dettaglio) con superficie lorda superiore (comprensiva di servizi e depositi, nonché degli spazi comuni coperti) a 400 mq (G.U. 187 del 12/08/10). Le attività esistenti non hanno obbligo di adeguamento alla regola tecnica se:
a) il certificato di prevenzione incendi sia stato rilasciato o ne sia in corso il rilascio oppure
b) siano stati pianificati, o in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento su progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.
L’obbligo di adeguamento va al contrario quanto meno valutato nei casi diversi in funzione dell’entità e dell’oggetto della ristrutturazione su impianti esistenti.

TESSERA RICONOSCIMENTO: in G.U 196 del 23/0810 è stata pubblicata la L.136/2010 che specifica l’obbligo di inserire nella tessera di identificazione degli addetti nei cantieri anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Infine per i lavoratori autonomi, la  tessera deve contenere anche l’indicazione del committente. Il provvedimento è in vigore dallo scorso 7 settembre.

SISTRI: disponibile sul sito www.sistri.it il Manuale Utente del SISTRI, a supporto della fase di sperimentazione del sistema recentemente iniziata in previsione dell’avvio della fase operativa, previsto per il 1° ottobre 2010. Il Manuale potrà esser oggetto di modifiche e comuque aggiornato dal Comitato Tecnico/Scientifico del SISTRI in relazione all’evoluzione del Sistema. Per un primo esame degli adempimenti del SISTRI e del funzionamento dell’interfaccia PSA organizza un incontro di formazione il 21 p.v. Informazioni sul sito aziendale.

SICUREZZA MACCHINE: visto quanto disposto dall’art. 71 del D.Lgs. 81/08  il recepimento ad opera del D.Lgs. 17/2010 della Direttiva 2006/42/CE impone che le macchine vengano adeguate ai requisiti essenziali di sicurezza elencati nell’All. I della direttiva e del decreto.  Diventano quindi obsoleti sia l’All. V T.U. che la marcatura CE fatta ai sensi del DPR 459/96 (vecchia direttiva macchine) in quanto i RES sono stati modificati con la nuova direttiva.

Le eventuali modifiche per l’adeguamento ai nuovi RES non rendono necessario ripetere l’iter di marcatura CE. PSA è in grado di assistervi e consigliarvi nell’esame del Vs. parco macchine e valutare assieme gli eventuali adeguamenti necessari o migliorie opportune.

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