Pillola 1/13

NOVITÀ: Legge 98/2013 (“decreto del fare”–modifica art. 71 D.Lgs. 81/08 c.11)

AMBITO: Verifiche periodiche attrezzature di lavoro soggette (all. VII D.Lgs. 81/08)

DESTINATARI: Chi possiede attrezzature (es. mezzi di sollevamento, recipienti in pressione)

COSA FARE: la prima verifica rimane di competenza di INAIL, ma rispetto al testo precedente che l’ente dovrebbe intervenire entro 45 giorni anziché 60 e tale periodo partirà dalla data di messa in servizio e non da quella di richiesta (!). Resta quindi responsabilità del datore di lavoro avvalersi di INAIL attivandosi con la dichiarazione di messa in servizio. Passati i 45 giorni ci si può rivolgere a soggetti abilitati (elenco periodicamente ripubblicato e aggiornato dal ministero del lavoro).
Per le verifiche periodiche successive alla prima rispetto alle precedenti versioni dell’art. 71, la nuova stesura consente al datore di lavoro di scegliere liberamente il verificatore pubblico o quello privato senza comunicarlo (come succede da anni per ascensori e impianti di terra).

ENTRO QUANDO: la denuncia di messa in servizio va fatta non appena ultimati i lavori di installazione delle attrezzature mentre la richiesta di verifica periodica deve essere inoltrata con congruo anticipo rispetto alla scadenza che, ricordo, dipende dalla classificazione dell’attrezzatura stessa (da 1 a 5 anni).

A CHI RIVOLGERSI: in PSA ti può aiutare per questi adempimenti l’ing. Antonio Bernardi: antonio@progettosicurezzaambiente.it

Pillola130903 in pdf

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