Pillola 6/13

NOVITÀ: D.Lgs. 108/13 (G.U. 227 del 27/09/13)

AMBITO:  Sanzioni Reg. UE 1005/09 riguardante le sostanze che riducono lo strato di ozono

DESTINATARI:  proprietari di apparecchi di refrigerazione, condizionamento o di protezione antincendio contenenti gas ozono-lesivi (cosiddette sostanze controllate); qualora non provvedano ad ottemperare agli obblighi del regolamento europeo (già in vigore) si vedranno ora irrogare pene detentive (fino a 1 anno di arresto) e pecuniarie (fino a 100.000 euro)

COSA FARE:

  • ·         eliminare attraverso soggetti autorizzati i gas lesivi (sostituendoli ove possibile) secondo le scadenze indicate nel regolamento europeo
  • ·         adottare le tecniche e pratiche necessarie per minimizzare le fughe di gas
  • ·         garantire i controlli periodici (variabili in funzione della quantità di gas contenuto, a partire dai 3 kg)
  • ·         tenere un registro dei controlli (compilandolo in modo esaustivo e corretto)

ENTRO QUANDO: Le prime scadenze riguardanti lo smaltimento gas sono tra 6 mesi (fine marzo 2014).

A CHI RIVOLGERSI: innanzitutto suggeriamo un confronto immediato e “schietto” con il vostro normale interlocutore per questi impianti (tecnico frigorista, idraulico) così da concordare con lui un piano di adeguamento solerte ed efficace (qualora si rendesse necessario).

Per qualsiasi dubbio inerente la classificazione dei gas contenuti nei vostri impianti e sugli adempimenti potete rivolgervi a Federica Castaman federica@progettosicurezzaambiente.it 

Pillola131007 in formato pdf

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