Formazione Sicurezza, siamo alla (s)volta buona?
Si sono fatte più insistenti nelle ultime settimane le voci di un’imminente pubblicazione in G.U. del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione per la sicurezza del lavoro.
L’esperienza impone di essere cauti… già in passato alle voci non erano infatti seguiti atti concreti.
Ci limitiamo quindi a riportare per sommi capi quali sarebbero le principali novità del nuovo accordo che, va detto, darebbe comunque poi un congruo lasso di tempo (12 mesi) per il suo recepimento in azienda (è questo infatti il periodo nel quale è consentito dar seguito ancora all’organizzazione di corsi secondo le attuali regole).
- Sostituirebbe non solo l’accordo sulla formazione dei lavoratori del dicembre 2011 ma anche quello sulla formazione abilitativa per la conduzione di mezzi del febbraio 2012 (introducendo il nuovo corso per conduttori di carro ponti di 10-11 ore…. e dando finalmente dignità autonoma al caricatore, il cosiddetto “ragno” con un corso dedicato di 8 ore) e quello per la formazione dei membri del Servizio di Prevenzione e Protezione.
- Regolamenterebbe la formazione dei Coordinatori per la sicurezza cantieri (confermata a 120 ore) nonché quella riguardo i soggetti abilitati ad effettuare lavori in spazi confinati (corso di 12 ore).
- I soggetti organizzatori saranno di fatto limitati ai cosiddetti “soggetti istituzionali” e alle strutture accreditate nonché ai fondi interprofessionali, agli Organismi paritetici e alle associazioni datoriali – sindacali: se così dovesse essere confermato pertanto i servizi resi da società profit come la nostra dovranno necessariamente passare sotto l’egida di uno dei precedenti soggetti (nel nostro caso AIFES di cui siamo da tempo sede territoriale e con la quale già eroghiamo alcuni servizi formativi), con l’inevitabile aumento dei costi e l’allungamento dei tempi di erogazione della documentazione.
Sarà però consentito alle aziende di effettuare la formazione, limitatamente al proprio personale, in qualità di soggetti organizzatori (qualora in azienda vi sia qualcunon con i requisiti di esperienza e competenza, è richiesto il corso “formazione formatori”), avvalendosi comunque di docenti qualificati. I corsi aziendali potranno pertanto essere organizzati con questa veste, avendo comunque il ns supporto e fruendo delle nostre docenze ma con attestati e documentazione prodotti internamente (a firma del datore di lavoro in sostanza).
- Il corso preposti diventerebbe di 12 ore con una diversa scaletta dei temi trattati e prevedendo poi una periodicità confermata nella misura di 6 ore ogni 2 anni. Potrebbe essere ragionevole fare il punto sulle nomine aziendali e porre rimedio ad eventuali lacune di copertura di reparti o turni formando in questo periodo i nuovi preposti con l’attuale schema (8 ore).
- Medesima durata (quindi ridotta di 4 ore rispetto all’attuale) e scaletta assai simile sarebbe prevista anche per i dirigenti per i quali sarebbe confermata la cadenza quinquennale con durata 6 ore.
- Partirebbe la più volte annunciata formazione del datore di lavoro con un corso previsto di 16 ore (da svolgersi entro 24 mesi dalla pubblicazione dell’accordo), tutte con un taglio e comntenuti normativo/organizzativi e con un obbligo di aggiornamento identico ai dirigenti.
- Ribadita l’importanza della verifica dell’apprendimento non solo in occasione del corso ma anche successivamente, elemento assai condivisibile ma… con un tentativo di conferire tale efficacia in modo maldestro e immotivato, fissando senza alcun criterio logico un numero minimo di domande (30 per i corsi base, 10 per gli aggiornamenti, a prescindere dal tipo di corso, mah…).
Confido che questi venti di novità riportino quanto meno l’attenzione sul tema delle competenze e della consapevolezza sui rischi che rimane tema centrale e strategico.
Sempre provo rabbia a sentire nelle interviste, a seguito di gravi infortuni sul lavoro, evocare la necessità di nuove leggi o di maggiori controlli.
Sono fermamente convinto che gli infortuni sul lavoro si combattano prima di tutto parlando in modo chiaro a chi lavora, spiegando bene come farlo in modo sicuro e quali siano le conseguenze di una condotta diversa, quali siano cioè le conseguenze per la propria salute e sicurezza, se non si seguono le indicazioni di legge e le istruzioni ricevute. A vigilare sul rispetto poi non possono che essere non certo gli ispettori pubblici ma i preposti, sempre troppo poco convinti del proprio ruolo e potere, spesso con troppa confusione in testa tra quelli che sono i traguardi produttivi e quella che è sempre più una loro pesante responsabilità, di garantire cioè nel tempo e nell’area loro affidata, che le persone loro affidate siano e restino al sicuro evitando comportamenti contrari al principio di autotutela cui tutti siamo chiamati.