PILLOLA APR 21

A PROPOSITO DI ESPLOSIONI

Approfittiamo della recente (1 febbraio scorso) entrata in vigore degli obblighi previsti dal Reg.UE n. 1148/2019 in materia di restrizioni e regolamentazione di alcune sostanze denominate “precursori di esplosivi” (in risposta all’evoluzione della minaccia alla pubblica sicurezza causata dal terrorismo) per alcune riflessioni sul tema delle esplosioni. Innanzitutto in breve ecco quanto previsto dalla norma per l’immissione sul mercato dei precursori:

  • scopo primario è regolare la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di sostanze e miscele per prevenirne l’improprio utilizzo per la fabbricazione di esplosivi
    “artigianali” e il rafforzamento del sistema di sorveglianza
  • primo strumento è la limitazione della disponibilità di tali sostanze o miscele ai privati e l’obbligo di adeguata segnalazione alle autorità di transazioni sospette;
  • obbligo per il venditore di informare l’acquirente che il precursore di esplosivi è soggetto a una restrizione (se citato in allegato 1) o a segnalazione (se in Allegato 2).
  • necessità di raccogliere evidenza all’atto della fornitura agli utilizzatori professionali o ai privati, della consapevolezza ed istruzione del personale in merito agli obblighi del regolamento;
  • verifica del documento attestante l’identità e la licenza della persona ogni volta che forniscono precursori di esplosivi soggetti a restrizioni a un privato;
  • conservazione delle informazioni sugli acquisti per 18 mesi;
  • possibile rifiuto di mettere a disposizione i precursori di esplosivi se si ritenga che la transazione sia sospetta;
  • obbligo di segnalazione delle sparizioni e furti significativi entro 24 ore al punto di contatto nazionale

In allegato 1 troviamo l’acido nitrico (>3%), l’acqua ossigenata (>12%), l’acido solforico (> 15%), il nitrato d’ammonio (> 16%), ecc. mentre nell’allegato II meritano menzione  l’acetone e le polveri di alluminio: molte quindi le sostanze di uso comune e diffuso.

Sugli adempimenti del regolamento ed in generale sul tema della corretta gestione degli agenti chimici in azienda vi ricordiamo che potete fare affidamento al dott. Andrea Maroso (andrea@progettosicurezzaambiente.it)

Nel più ampio tema della prevenzione delle esplosioni in azienda ricordiamo che il datore di lavoro è tenuto a valutare il rischio a seguito di attenta classificazione delle aree, mappatura delle sorgenti efficaci, censimento delle sostanze a rischio, verifica dell’adeguatezza delle apparecchiature ed impianti installate nelle zone a maggior rischio (es. aree di ricarica muletti, reti di distribuzione gas, deposito, spillaggio ed uso di prodotti infiammabili, ecc.).

Si tratta di scenari con bassa probabilità di accadimento ma con potenziale danno assai rilevante (tutti ricordiamo l’evento accaduto al porto di Beirut).

Il rischio infatti è legato alla presenza di possibili atmosfere pericolose derivanti da concentrazioni di polveri, vapori o gas oltre le soglie di esplosività ma anche dalla contestuale presenza di inneschi, in particolare di norma di origine elettrica ma anche comportamentale.

La norma che impone al datore di lavoro la valutazione, recepita nel D.Lgs. 81/08 al titolo XI è “sorella” di specifiche norme che riguardano le caratteristiche costruttive di apparecchiature destinate ad operare in aree a rischio. E’ quindi fondamentale nel processo di valutazione assicurarsi della “coerenza” e compatibilità tra apparecchi e classificazione delle aree.

La valutazione deve essere aggiornata in funzione di ogni modifica significativa.

PSA dispone delle competenze per effettuare una corretta valutazione e per guidare il datore di lavoro verso azioni mirate, concrete, per prevenire eventi catastrofici: vi raccomandiamo un confronto con il vs RSPP.

PillolaAPR21_atex

Lascia un commento

Comment
Name*
Mail*
Website*