Pillola Dic 15

RIUNIONE PERIODICA e COINVOLGIMENTO DEL RLS
Il periodo compreso tra fine ed inizio anno è spesso il momento di bilanci e programmazione e non a caso molte riunioni periodiche, obbligo previsto dall’art. 35 del D.Lgs. 81/08 per le aziende con più di 15 lavoratori, si tengono proprio in questo periodo.
Ci preme quindi innanzi tutto ribadirne l’estrema importanza sia dal punto di vista tecnico considerato l’ordine del giorno (che ricordiamo deve comprendere almeno la valutazione dei rischi, la formazione, i dispositivi di protezione individuale, gli infortuni e l’esito della sorveglianza sanitaria) sia dal punto di vista relazionale essendo l’unico momento istituzionale in cui tutti i soggetti che si occupano o rispondono della sicurezza (datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e medico competente) si ritrovano attorno ad un tavolo.
Proprio per questo sarebbe bene non fosse mai né improvvisata ma al contrario preparata dai partecipanti nel periodo che la precede, né tanto meno vissuta come adempimento formale ma come strumento per condividere sia informazioni sia intendimenti per il miglioramento aziendale.
Approfitto però per aggiungere una puntualizzazione ed una proposta metodologica.
La puntualizzazione riguarda la facoltà del R.L.S. di chiedere la convocazione, a prescindere dal numero di lavoratori aziendali, in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Pertanto è opportuno prevedere non un solo momento di confronto all’anno ma qualora necessario programmare specifici incontri per affrontare o approfondire tematiche ritenute significative (ad esempio dopo un infortunio significativo, a seguito di denunce di malattie professionali o a fronte del “peggioramento” nella classificazione di pericolo di sostanze pericolose o ancora successivamente ad una valutazione di un rischio specifico). La convocazione di riunioni a tema consentirebbe anche di dare concreta attuazione ed evidenza documentata all’obbligo di coinvolgimento previsto per il datore di lavoro (sanzione da circa 2 mila a circa 4 mila euro). L’art. 50 infatti prevede che il RLS sia consultato:
• preventivamente e tempestivamente sulla valutazione dei rischi, l’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda;
• sulla designazione del servizio di prevenzione, degli addetti alla prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
• in merito all’organizzazione della formazione
La proposta riguarda l’estensione alla partecipazione di soggetti non obbligati istituzionalmente quali a titolo di esempio il dirigente ed i preposti essendo tali figure chiamate a dare attuazione alle misure di prevenzione e protezione oltre ad essere i primi a dover gestire le prescrizioni impartite dal medico competente o i corsi di formazione proposti dal servizio di prevenzione e protezione.
Ricordiamo infine che laddove nominato, deve essere convocato in riunione periodica anche l’esperto in radioprotezione.

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