Pillola Feb 17

SOTTOPRODOTTI – NUOVE REGOLE

Ben sappiamo quanto onerosa sia la gestione dei rifiuti sia dal punto di vista dei costi di smaltimento o recupero sia dal punto di vista degli adempimenti amministrativi ed eventuali sanzioni, spesso molto salate, nonostante le violazioni il più delle volte siano meramente formali e quasi sempre condotte in buona fede.

Già con il testo unico ambientale nel 2006 (D.Lgs. 152/06) si aprì la porta ad una gestione dei materiali derivanti da cicli produttivi come “sottoprodotti” dettando regole per poter “uscire” o meglio “non entrare” nel vicolo stretto degli obblighi legati ai rifiuti.

A distanza di una decina d’anni il Ministero dell’Ambiente ha emesso un Decreto (lo scorso 13 ottobre ma pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo la scorsa settimana, il 15 febbraio) che entrerà in vigore il prossimo 2 marzo. Ne riportiamo gli elementi a nostro avviso più importanti:

1)    necessario dimostrare che la sostanza o l’oggetto:

–      sia stato originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non sia la produzione di tale sostanza od oggetto;

–      ne sia certo l’uso nel corso dello stesso o di successivo processo da parte del produttore o di terzi (organizzazione e continuità di un sistema di gestione comprendente eventuali trasporto e deposito intermedi e destino certo fin dall’origine);

–      possa essere usato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale  pratica industriale (nel medesimo ciclo produttivo);

–      l’ulteriore uso sia legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfi, per l’uso specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porti a impatti complessivi negativi … nulla di nuovo fin qui…

2)    necessario dimostrare (ad es. con contratti tra le parti e/o schede tecniche numerate e vidimate dalla CCIAA, ed ecco un’ulteriore adempimento burocratico…) che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non sia  un  rifiuto, ma un sottoprodotto nel rispetto dei requisiti di impiego e di qualità previsti dalle pertinenti norme di settore.

3)    Il produttore e l’utilizzatore del sottoprodotto si iscrivono, novità assoluta, senza alcun onere economico (una volta tanto), in apposito elenco pubblico istituito presso le CCIAA territorialmente competenti (che dovrebbero, grazie a questi elenchi, favorire il recupero dei materiali attraverso la reciproca conoscenza degli iscritti).

4)    Il soggetto  che  si  avvale  delle  disposizioni  del  decreto conserva per tre anni e rende  disponibile all’autorità di controllo la documentazione a comprova della legittimità di questo regime “semplificato”…

5)    La cessione a terzi del sottoprodotto deve avvenire accompagnata da una dichiarazione di conformità del cedente (riportato in allegato 2 format ministeriale).

6)    Trasporto e deposito devono essere tenuti distinti da quelli relativi ai rifiuti e avvenire nel rispetto delle  norme e con ogni cautela atta ad evitare contaminazioni, dispersioni e sversamenti.

In allegato al decreto si trovano infine l’elenco dei sottoprodotti (molti sono riconducibili alle biomasse quindi principalmente ai settori agricolo e alimentare) destinati a recupero sia di materia che di energia, nonché il modello di scheda tecnica e di dichiarazione di conformità.

PSA può supportarvi nel valutare fattibilità e convenienza nel poter applicare a qualche vs. attuale rifiuto le “nuove” regole previste per i sottoprodotti (federica@progettosicurezzaambiente.it)

PillolaFEB17_Sottoprodotti

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