PILLOLA FEB 26

NUOVI DELITTI AMBIENTALI

Il Decreto “Terra dei fuochi” emanato la scorsa estate, ha visto poi la sua conversione in legge, la 147/2025, nel mese di ottobre ed è pertanto oggi pienamente in vigore. È quindi importante essere consapevoli delle sue principali conseguenze nella gestione operativa dei rifiuti in azienda. Proviamo di seguito ad esplicitare le novità più significative, tutte accomunate dal principio di revisione giuridica della natura di molte condotte che prima erano considerate contravvenzioni (reati di minore entità) e che oggi diventano delitti, reati quindi più gravi e per i quali quindi, oltre alla previsione di inasprimento delle pene, sempre detentive, vengono meno alcuni “meccanismi” di possibile deroga o procedura “semplificata” o meno ancora di depenalizzazione.

La nuova norma ricomprende sia eventi nei quali viene riconosciuto il dolo sia quelli di natura colposa e i destinatari delle sanzioni sono non solo le persone fisiche (conseguenze penali per il gestore dell’attività per intenderci) sia le persone giuridiche (gli “enti” come definiti dal D.Lgs. 231/01 cioè le aziende in quanto tali) con la ormai nota responsabilità “parapenale” estendendo di fatto l’applicabilità del suddetto decreto a nuove fattispecie di reato.

Tra le condotte che maggiormente potrebbero essere contestate anche nell’ambito di aziende produttrici di rifiuto (oltre a chi gestisce rifiuti che già era particolarmente attenzionato dalla normativa preesistente) meritano di essere citati:

  • l’abbandono e/o il deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi e/o pericolosi
  • la gestione di rifiuti NON autorizzata (raccolta/trasporto/recupero/smaltimento/ commercio).

Di conseguenza, tanto più considerato il contemporaneo avvio di un regime completamente digitalizzato che prevede un controllo in tempo reale della rendicontazione riguardo la produzione ed il trasporto dei rifiuti aziendali, diventa ancora più essenziale e strategico garantire in continuo la coerenza tra quanto presente a deposito temporaneo con quanto riportato nel registro di carico / scarico (oggi portale RENTRI) dei rifiuti mantenendolo aggiornato e promuovendo un canale di comunicazione affidabile e sistematico tra chi produce rifiuti (reparti produttivi) e gli addetti alle registrazioni contabili. Questi ultimi tra l’altro, disponendo ora di un più rapido monitoraggio automatico-informatico delle giacenze, devono poter disporre degli strumenti finanziari e organizzativi per provvedere al conferimento ai propri fornitori di servizi di smaltimento o recupero entro i termini volumetrici/temporali previsti dal Testo Unico sull’ambiente.

Il presidio quindi delle aree di deposito temporaneo, garantendo il mantenimento della loro corretta segnalazione – etichettatura e il monitoraggio delle quantità al fine di allineare le registrazioni, è una strategia di prevenzione che consente di evitarsi contestazioni che oggi, come detto, sono divenute assai pesanti.

La scelta di aziende di smaltimento/recupero che siano interlocutori affidabili, in possesso dei previsti titoli autorizzativi e con la capacità di dare continuità al servizio è al contempo un aspetto di primaria importanza così come è opportuno poi nel tempo controllare gli sviluppi della loro attività (scadenze, modifiche, integrazioni alle loro autorizzazioni). L’ausilio dei software e piattaforme informatizzate aiutano senz’altro ad evitare di avvalersi di soggetti che non siano a posto dal punto di vista formale ma l’attenzione, la prudenza e lungimiranza devono guidare sempre la selezione dei fornitori e devono essere trasmessi agli incaricati delle registrazioni come strategia e standard di azione. Tra l’altro se le contestazioni delle autorità di controllo riguardassero la fase di trasporto in conto proprio o in conto terzi (di un nostro rifiuto) la conseguenza potrebbe veder coinvolgere sia il carico che il mezzo (sottoposto a sequestro) sia il conducente (ritiro della patente) con ovvie ripercussioni sia nel rapporto fiduciario tra le parti sia sul possibile temporaneo rientro in azienda dei rifiuti allontanati.

Raccomandiamo pertanto di non lasciare al caso o dargli carattere episodico al controllo della corretta gestione aziendale dei rifiuti e rinnoviamo la disponibilità a farci parte attiva delle azioni di monitoraggio attraverso audit dedicati o supporto operativo al vs personale addetto alle registrazioni.

È al contempo saggio e urgente predisporre o aggiornare il proprio modello organizzativo ai sensi della “231” ricomprendendo i protocolli da prevedere a prevenzione dei nuovi reati. Sono a vs. disposizione:

Federica (federica@progettosicurezzaambiente.it); Alice (alice@progettosicurezzaambiente.it); Eva (eva@progettosicurezzaambiente.it); Simona (simona@progettosicurezzaambiente.it)

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