NOVITÀ: L.R. Veneto 32/14
AMBITO: Abrogazione obbligo vidimazione registro infortuni… in attesa del SINP
DESTINATARI: Tutte le aziende soggette al D.lgs. 81/08
COSA FARE: Sono passati ormai 6 anni e mezzo da quando il testo unico sulla sicurezza istituiva il Sistema Informatizzato Nazionale della Prevenzione nel quale dovevano confluire tutte le informazioni su infortuni e malattie professionali così da eliminare ogni altro obbligo di comunicazione e registrazione. Una volta inserito l’evento (infortunio o malattia) nell’apposito portale (gestito da INAIL) il dato si sarebbe potuto considerare già a disposizione delle autorità, sia quelle deputate all’elaborazione statistica, sia quelle di controllo. Ebbene il SINP non è mai partito, essendo al palo il decreto attuativo che doveva stabilirne nel concreto contenuti e modalità di utilizzo. Ci ha pensato allora la Regione Veneto ad eliminare quanto meno un piccolo obbligo… d’altri tempi: d’ora in avanti non sarà più necessario disporre di un registro infortuni vidimato presso la locale ASL. In caso di nuova attività o qualora si esauriscano le pagine del registro in uso le aziende venete potranno pertanto continuare a registrare gli eventi (fino a che non partirà il famoso SINP) che comportino un’assenza di almeno un giorno dal lavoro su un registro cartaceo non vidimato o su supporto informatico.
Cogliamo l’occasione per ricordare i requisiti che il D.Lgs. 81/08 (art. 53) prevede per la corretta gestione documentale dei dati relativi a infortuni e malattie professionali:
a) l’accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro;
b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;
c) le operazioni di validazione dei dati siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi;
d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del
lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;
e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal Decreto, le informazioni contenute nei supporti di memoria;
f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati
programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;
g) sia redatta, a cura dell’esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.
…
4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del D.Lgs. 196/03, in materia di protezione dei dati personali.
5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di
lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico.
Insomma la gestione informatica, indubbiamente più agevole e rapida, deve però garantire la correttezza del dato, la protezione da contraffazioni, la possibilità di stampa e il rispetto della privacy.
Siamo a disposizione per verificare che i vs. sistemi informatici soddisfino i requisiti richiesti dalla norma.
ENTRO QUANDO: la legge è in vigore dallo scorso novembre.