Pillola Mag 16

GAS SERRA

Entro il 31 del corrente mese va presentata la dichiarazione sui cosiddetti f-gas (art.16, comma 1, del DPR 43/2012): si tratta di gas con impatto sull’atmosfere in quanto se rilasciati in modo incontrollato generano un effetto serra spesso assai più marcato rispetto all’anidride carbonica. E’ necessario pertanto in questa occasione fare il punto della situazione sullo stato degli impianti che potrebbero contenerli come a titolo di esempio gli impianti di climatizzazione (estiva ed invernale), i refrigeratori, le pompe di calore, verificando che siano stati correttamente “librettati” e laddove necessario (a seconda del tipo e delle quantità di gas contenuti nell’apparecchio) eventualmente procedere con la dichiarazione sul sito dell’ISPRA.

A tal proposito di raccomanda di prendere contatti con il proprio manutentore e procedere alla regolarizzazione delle eventuali situazioni non conformi.

Si ricordano infatti i seguenti obblighi:

  • libretto di impianto (DPR 74/2013) – registrazione a catasto CIRCE: obbligatorio per tutti gli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva (tutti gli impianti indipendentemente dalla potenza). Il libretto deve essere generato in caso di nuova installazione oppure, per gli impianti esistenti, in occasione del primo intervento di manutenzione (inteso come “operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose”);
  • controllo efficienza energetica: da effettuarsi su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiore o uguale a 10 kW e su impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW – la periodicità del controllo dipende da tipo e potenza dell’impianto;
  • registro apparecchiatura e controlli periodici delle perdite (Reg. 517/2014): da fare in aggiunta al libretto di impianto per impianti contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate equivalenti di CO2. Nota: fino al 31/12/2016 le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra (o le apparecchiature ermeticamente sigillate con meno di 6 kg di f-gas) sono esentate da tale obbligo; tuttavia la periodicità dei controlli dipende da soglie espresse in ton equivalenti di CO2.
  • dichiarazione f-gas: obbligatoria appunto entro fine maggio, è dovuta per le apparecchiature contenenti più di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra (o le apparecchiature ermeticamente sigillate con meno di 6 kg di f-gas).

Potete rivolgervi (per tempo) a Federica (federica@progettosicurezzaambiente.it)

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Pubblicato sulla G.U. della comunità Europea il Regolamento 425 del 9 marzo 2016 in materia di DPI. E’ stato scelto di non utilizzare una direttiva (che poi ha tempi e modalità  di recepimento diverso nei vari paesi) ma un regolamento, uguale per tutti ed in vigore in contemporanea in tutti i paesi dell’Unione (anche se l’effettiva applicabilità slitta di fatto al marzo 2018…) ma soprattutto sono stati fissati rigidi protocolli di controllo per gli importatori per tutelare aziende e lavoratori da DPI di provenienza extra UE e di dubbia qualità.

Approfitto per ricordarvi l’estrema importanza di un vaglio tecnico del DPI da parte del SPP aziendale e di non basare l’acquisto di tali articoli solo su proposte commerciali non sempre in linea con le reali esigenze di protezione degli operatori in azienda.

PillolaMAG16_Gas_serra_DPI

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