PILLOLA MAG 25

Il nuovo volto della formazione sulla sicurezza

Finalmente pubblicato in G.U. il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione per la sicurezza del lavoro del 17/04/2025.  Come già anticipato in precedente newsletter vengono concessi 12 mesi per il suo completo recepimento in azienda (nel frattempo è consentito dar seguito ancora all’organizzazione di corsi secondo le regole dei precedenti accordi).

  • Accorpati l’accordo sulla formazione dei lavoratori del 21/12/11, quello sulla formazione abilitativa per la conduzione di mezzi del 12/02/12 (introducendo però il nuovo corso per conduttori di carro ponti di 10-11 ore…. e del caricatore, il cosiddetto “ragno” con un corso dedicato di 8 ore) e quello per la formazione dei membri del Servizio di Prevenzione e Protezione.
  • Regolamenta la formazione dei Coordinatori per la sicurezza cantieri (confermata a 120 ore) nonché quella riguardo i soggetti abilitati ad effettuare lavori in spazi confinati (corso di 12 ore). Ci pare questa una buona occasione per affrontare in azienda il tema del lavoro in spazi ristretti analizzando al contempo la difficoltà di recupero e l’ipotesi del formarsi di atmosfere non respirabili così da essere davvero certi sull’applicabilità o meno di questo nuovo percorso formativo così impegnativo. Segnaliamo che recentemente è stata pubblicata la norma UNI 11958 che aiuta a classificare gli spazi accessibili non progettati per il lavoro continuativo e per organizzare le procedure di ingresso e di soccorso in caso di infortunio o malore.
  • I soggetti organizzatori sono di fatto limitati ai cosiddetti “soggetti istituzionali” e alle strutture accreditate nonché ai fondi interprofessionali, agli Organismi paritetici e alle associazioni datoriali – sindacali. È però consentito alle aziende di effettuare la formazione, limitatamente al proprio personale, in qualità di soggetti organizzatori (qualora in azienda vi sia qualcuno con i requisiti di esperienza e competenza, è richiesto il corso “formazione formatori” per tale figura), avvalendosi comunque di docenti qualificati. Introdotta la nuova figura del tutor d’aula in particolare per i corsi in videoconferenza, con compiti di ausilio e presidio tecnico.
  • Il corso preposti passa a 12 ore con una diversa scaletta dei temi trattati e prevedendo poi una periodicità confermata nella misura di 6 ore ogni 2 anni.
  • Medesima durata (quindi ridotta di 4 ore rispetto all’attuale) e scaletta assai simile è prevista anche per i dirigenti per i quali è confermata la cadenza quinquennale con durata 6 ore.
  • La formazione del datore di lavoro (che non svolga la funzione di RSPP) è fissata in 16 ore (da svolgersi entro 24 mesi dalla pubblicazione dell’accordo), tutte con un taglio e contenuti normativo/organizzativi e con un obbligo di aggiornamento identico ai dirigenti.
  • La verifica dell’apprendimento diventa di fatto obbligatoria per tutti i percorsi con nuove regole sul numero di domande e la % di risposte esatte minime per considerare positivo l’esito del corso. Ma la novità principale riguarda la verifica dell’efficacia in tempi successivi: dovranno quindi essere concordati preventivamente con il SPP aziendale i criteri con i quali il datore di lavoro intenderà pianificare iniziative di monitoraggio e rendicontazione di tale aspetto. Lo strumento che ci pare adeguato e al contempo utile è un audit mirato nell’ambito di quelli programmati.
  • Attenzione poi al fatto che non è più previsto alcun termine per completare la formazione di base (generale e specifica) in fase di assunzione. I 60 gg precedentemente indicati (e che pertanto costituivano una sorta di tutela aziendale contro eventuali sanzioni ma che di fatto non esentavano il datore di lavoro da responsabilità in caso di infortunio) non hanno più alcun valore legale e di fatto la formazione va garantita preventivamente all’esposizione ai rischi con tutte le difficoltà organizzative e gli oneri che questo potrebbe comportare.
  • Altra importante sottolineatura (e contraddizione) del nuovo accordo è che da un lato non prevede più l’obbligo di riportare in attestato il riferimento al codice ATECO dell’azienda di appartenenza del corsista, dall’altro richiede che la formazione sia “calata” sugli scenari così come trattati nella valutazione dei rischi aziendale (rendendo di fatto assai poco percorribili corsi interaziendali) e comunque organizzata per gruppi omogenei. Questo comporterà probabilmente la revisione delle attuali modalità organizzative.
  • In merito alla formazione a distanza (videoconferenza in particolare) è chiaramente definito che il discente deve disporre di un dispositivo dedicato con possibilità di interazione con il docente. Non è consentito l’uso degli smartphone mentre è accettato il tablet ed è preferito il PC fisso o portatile. Anche questa nuova indicazione comporterà sicuramente maggiori oneri e complessità organizzativa nell’implementazione delle aule virtuali.

Per ogni informazione non esitate a contattarci: elena@progettosicurezzaambiente.it

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