Pillola Mar 16

NUOVE NORME … o QUASI

Due nuovi decreti licenziati dal governo nelle scorse settimane, i D.Lgs. 26 e 39 dello scorso 15 febbraio allineano la normativa italiana alle direttive e regolamenti europei.

 

Il primo lo fa in un campo assai complesso, quello delle norme riguardanti i recipienti in pressione, apportando una serie di modifiche al precedente decreto 93/00. Per lo più si tratta di modifiche con scarso o nullo impatto diretto per l’utilizzatore di tali dispositivi. Tra le modifiche merita menzione però quella riguardante i criteri di classificazione dei serbatoi in funzione del contenuto, per effetto delle norme sulla pericolosità delle sostanze e miscele (CLP).

Ci sembrava corretto non solo informarvi che anche in questo settore la legislazione periodicamente si aggiorna ed integra ma soprattutto ricordarvi che tutti i recipienti sotto pressione in azienda devono essere censiti, dichiarati ad INAIL e gestiti assicurando a ciascuno, secondo sue caratteristiche, adeguata manutenzione e periodici controlli di parte terza volti a verificarne nel tempo il mantenimento delle condizioni di sicurezza. Di particolare importanza il controllo di integrità da effettuare di norma ogni 10 anni.

P.S.A. è in grado di assistervi stabilendo innanzi tutto quali siano le azioni da attivare per ogni serbatoio e poi accompagnandovi nella predisposizione della documentazione che si rendesse necessario inoltrare alle autorità o agli enti notificati per le verifiche periodiche.

Potete rivolgervi a Antonio Bernardi (antonio@progettosicurezzaambiente) o ad Emil Misan (emil@progettosicurezzaambiente.it).

 

Il secondo decreto invece apporta numerose modifiche al testo del decreto 81 nelle parti che riguardano il rischio chimico e cancerogeno (titolo IX) allineandolo al regolamento CLP. Analoghe modifiche riguardano i decreti 151/01 sulla tutela della maternità e 977/67 a tutela dei minori così da rendere coerente con le nuove definizioni e classificazioni di sostanze e miscele anche il regime dei lavori vietati o oggetto di valutazione specifica per tali categorie maggiormente sensibili in particolar modo al rischio chimico.

Anche in questo caso è importante mantenere alta la guardia considerato che sulla base degli studi tossicologici ed epidemiologici vengono sovente apportate modifiche anche significative alla classificazione di pericolo di sostanze e miscele (si pensi all’ultima riguardante la formaldeide, classificata cancerogena dal 1 gennaio di quest’anno) e tali modifiche comportano spesso conseguenze anche al regime di maggiore tutela riguardante le donne in gravidanza e i minorenni.

Rimaniamo a vs. disposizione per la periodica revisione del documento di valutazione dei rischi generale ma anche e soprattutto di quelli specifici riguardanti il rischio chimico, le lavoratrici madri e i minori. Tale attività permette di raccogliere e riordinare tanti elementi importanti per avere il quadro della situazione sulle esposizioni dei lavoratori (analisi inquinanti aerodispersi, misure anemometriche delle aspirazioni, dati forniti nelle schede di sicurezza dai fornitori, ecc.).

Cogliamo infine l’occasione per far presente che in funzione delle riclassificazioni si può rendere necessario predisporre o integrare in azienda il registro degli esposti ad agenti cancerogeni e che questo deve essere reinoltrato almeno ogni 3 anni all’INAIL aggiornandolo con il quadro delle esposizioni e con l’elenco degli esposti.

Per tali attività può supportarvi Martina Franzon (martina@progettosicurezzaambiente.it) oltre al sottoscritto (davide@progettosicurezzaambiente.it).

PillolaMAR16

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