Pillola MAR 20

CONTROLLO PERIODICO IMPIANTI ED ATTREZZATURE:

facciamo ordine

La nostra precedente pillola che esortava, seguendo lo schema di pensiero e di lavoro cosiddetto 5S a fare ordine, ci fornisce un assist su un tema in cui ancora spesso troviamo poche idee e ben confuse, quello dei controlli obbligatori su impianti ed attrezzature. Cerchiamo di capirne qualcosa di più e di pianificare di conseguenza le azioni necessarie.

Censimento: primo passo necessario è individuare quali siano in azienda impianti ed attrezzature soggette. L’allegato VII del D.Lgs. 81/08 ci aiuta nella mappatura e ci indirizza anche, in funzione delle loro caratteristiche, alla periodicità dei controlli. Evitando di tediarvi con l’elenco completo, meritano di essere ricordati

apparecchi di sollevamento: ascensori, mezzi di sollevamento merci oltre i 200 kg, le piattaforme aeree con controllo periodico previsto tra 1 e 3 anni.

attrezzature in pressione: recipienti, insiemi, tubazioni con una serie di soglie di applicazione ed esclusione che sarebbe barboso riportare qui e con una periodicità prevista del controllo tra i 2 e i 10 anni

generatore di calore (oltre i 116 kW).

A questo si aggiungono gli impianti elettrici, in particolare l’impianto di messa a terra, che fin dal 1955 (DPR 547), assieme a quelli per la protezione contro i fulmini e ai cosiddetti impianti antideflagranti (oggi di norma riconducibili agli impianti ATEX) devono essere dichiarati e soggetti a periodico controllo (da 2 a 5 anni la periodicità).

Denuncia: a garanzia che i controlli nel tempo vengano eseguiti e registrati, il normatore ha imposto che all’atto dell’installazione di questi impianti ed attrezzature vi sia comunicazione esplicita, datata e corredata dai dovuti dati tecnici, da parte del datore di lavoro. Dopo anni di raccomandate prima e di PEC poi, ora tutte le pratiche vanno inoltrate a mezzo di una piattaforma informatica a regia INAIL dal nome CIVA. Per la denuncia è necessario che venga delegato un tecnico “abilitandolo” a caricare i documenti per conto dell’azienda. Tutte le denunce sono obbligo (sanzionato) del datore di lavoro e dovrebbero essere effettuate all’atto delle installazioni. Vanno parimenti comunicate le cessazioni (il fine vita dell’impianto / apparecchio).

Verifica periodica: una volta che impianti e attrezzature soggette sono conosciute dallo Stato, il datore di lavoro individua un soggetto (INAIL, ARPA, ente privato notificato) per l’effettuazione dei controlli periodici. Le tariffe sono regolate dallo Stato e parte di esse servono al mantenimento della banca dati nazionale a cura di INAIL e alla sua attività ispettiva.

Se sul fronte dei mezzi di sollevamento e sui recipienti in pressione già da diversi anni, grazie al DM 11/04/11 si sono raggiunte buone percentuali di copertura in termini di impianti denunciati e controllati (da soggetti pubblici o privati), sul fronte degli impianti elettrici, responsabili ancora troppo spesso di infortuni anche mortali, si era constatato una scarsissima adesione agli obblighi di denuncia e di verifica (stima del 5% del totale). Proprio di recente allora, per far fronte all’ampia schiera di elusori, la Legge 8/20 (in G.U. lo scorso 29/02/20 ha previsto l’obbligo di comunicazione ad INAIL del nominativo del soggetto scelto per le verifiche. INAIL dovrà creare all’interno del CIVA la banca dati delle verifiche anche su questi impianti e potrà pertanto monitorare nel tempo l’effettiva esecuzione delle stesse.

Manutenzioni e controlli interni: tutti questi adempimenti con il relativo carico burocratico hanno lo scopo di assicurare standard di sicurezza adeguati in impianti e attrezzature considerate a maggior rischio di infortunio. Resta inteso che vanno però altresì assicurati gli interventi di controllo e manutenzione per garantire l’efficienza e la sicura conduzione degli stessi nell’intervallo tra un controllo di parte terza ed il successivo. I controlli interni possono essere affidati a soggetti aziendali o a ditte esterne con i requisiti fondamentali della competenza e dell’esperienza specifici. Importante quindi avvalersi di personale affidabile, di pretendere ed assicurare la registrazione degli interventi effettuati e pianificare le azioni conseguenti alla segnalazione di eventuali usure o guasti che pregiudichino la sicurezza.

Pillola MAR20 in formato pdf

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