PILLOLA NOV 21

L’ANTICA (EFFICACE) PAURA DELLE “GUARDIE”

Ho voluto lasciare alle spalle Halloween con i suoi fantasmi prima di affrontare il tema del nuovo Decreto Legge 146/2021 che dallo scorso 22 ottobre ha introdotto un pesante inasprimento dell’apparato sanzionatorio del decreto 81 sulla sicurezza e salute del lavoro seminando la conseguente scia di terrore…..

E’ triste dover constatare che si debba ricorrere ancora una volta allo spauracchio di multe e provvedimenti severi per raggiungere (o perseguire) l’obiettivo del contenimento del fenomeno infortunistico. L’onda emotiva che immancabilmente ha accompagnato gli ultimi eventi gravi riportati dai media (dall’infortunio mortale dell’operaia in un’industria tessile a Prato, all’avvelenamento multiplo nella lavorazione del mosto in Calabria solo per citarne un paio) ha condotto il governo sulla strada più facile e rapida, quella della “minaccia” della chiusura “automatica” delle attività che non siano in linea con le normative in materia di diritto del lavoro e di sicurezza sul lavoro. Pur non condividendo il metodo devo anche ammettere che nel ns paese la pancia ha sempre smosso più di quanto abbia saputo fare la testa in tante piccole e medie realtà dove il pensiero del “lasciatemi lavorare ora” ha sempre rischiato di venire prima del “vorrei lavorare anche domani”. Ma vediamo, dopo questo mio non richiesto sfogo, (di cui mi scuso) quali effetti pratici porta il decreto già da ora e nel breve periodo, salvo poi ovviamente poter essere convertito in legge con conseguenze a quel punto “definitive”:

  • il provvedimento di sospensione dell’attività, prima riguardante solo le ipotesi di “recidiva” in presenza di violazioni citate in allegato I del D.Lgs. 81/08 (e applicabile con una certa discrezionalità), ora deve essere immediatamente preso dall’autorità che ha contestato una delle suddette violazioni;
  • attenzione: l’allegato I viene “arricchito” di una voce nuova: omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o controllo.

Questa seconda novità è a mio avviso la vera svolta che, nel centrare una storica carenza organizzativa delle aziende, punta a responsabilizzare in modo stringente i preposti, deputati per legge ad attuare la vigilanza richiesta nelle aziende. Ed è l’elemento che suggerisco di divulgare con forza proprio a loro: già sono consapevoli di essere i primi depositari di tale obbligo, ma far loro presente che ora una loro omissione può far portare l’azienda alla sospensione dell’intera attività credo sia tutt’altra cosa! E da qui dobbiamo ripartire nel coinvolgere il personale e nel far crescere la cultura della sicurezza in azienda.

Le maggiori sanzioni e il contestuale annunciato potenziamento e riorganizzazione dell’Ispettorato del Lavoro è musica già sentita in precedenza ma che non può e non deve essere a nostro avviso vista come via salvifica per uscire dal narrato baratro del fenomeno infortunistico (l’andamento non si discosta in realtà da quello del medio periodo, fatto salvo le anomalie dovute al COVID sia per il “rimbalzo” tra l’anno scorso e il corrente sul monte ore lavorate sia per la fetta di eventi legati direttamente al contagio, anzi conferma la tendenza nel lungo periodo ad una graduale riduzione).

Al di là di ogni polemica, bene che il Governo abbia dato un segnale forte in un momento di ripartenza piuttosto disordinata e turbolenta con un contemporaneo legittimo auspicio delle aziende alla ripresa dei fatturati e delle commesse, con gli altrettanti legittimi grattacapi sugli aumenti delle materie prime e dell’energia e con la possibile conseguenza di mettere a volte in secondo piano gli aspetti organizzativi e tecnici più direttamente interconnessi alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Ottimo e lodevole infine aver previsto medesimo provvedimento di sospensione come contrasto immediato al lavoro nero, fenomeno mai abbastanza combattuto: opinabile la soglia del 10% della forza lavoro “non dichiarata”, ai fini dell’applicazione della misura sanzionatoria (anche un solo lavoratore in nero è segno a mio avviso di un’intollerabile approccio egoista e opportunista di qualsiasi datore di lavoro), ma vogliamo essere fiduciosi che anche questo strumento possa aiutare a contenere questa vergognosa piaga nazionale.

Le aziende inadempienti e quindi “sospese” potranno chiedere e ottenere la revoca della sospensione solo pagando una sanzione aggiuntiva (definita per ciascuno dei punti dell’allegato 1) e ovviamente provvedendo alla contestuale regolarizzazione delle situazioni illecite (lavoro irregolare o non sicuro).

Da segnalare in particolare l’importo unitario (300 euro) previsto per ciascun lavoratore trovato “scoperto” dalla dovuta formazione! Negli altri casi si tratta di sanzioni “a corpo” tra i 2500 e i 3000 euro per ogni illecito commesso.

A quando provvedimenti severi ed incisivi per il contrasto alla prima causa di morte sul lavoro che rimane la strada e la guida? Ne parleremo magari in una prossima pillola…

PillolaNOV21_sanzioni

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