Pillola OTT 19

MICROCLIMA

L’estate appena alle nostre spalle è stata una delle più calde della storia e il tema non riguarda solo la tutela dell’ambiente ma impatta non poco sulle attività lavorative. Il datore di lavoro non può non considerare come fattore di rischio quello delle condizioni di temperatura, umidità, velocità dell’aria, irraggiamento, ecc., cui i lavoratori sono esposti nella loro normale attività.

Pur in assenza di valori di legge e di indicazioni cogenti in merito agli standard da utilizzare per la valutazione, il testo unico impone alle aziende l’obbligo di valutare il rischio microclima ogni quattro anni e la letteratura scientifica offre molti spunti per impostarla nel modo più corretto e coerente con le singole situazioni.

In estrema sintesi (rimando poi ad un contatto con Alice Urbani, ns. esperta sul tema, alice@progettosicurezzaambiente.it) vanno distinte due diverse condizioni:

  • gli ambienti moderabili dove lo scopo della valutazione è di fatto quello di capire se i sistemi di controllo dei parametri sono funzionanti ed efficaci e se quindi vengono raggiunti standard di soddisfazione da parte della maggioranza degli esposti (cioè in altre parole se si riesce a contenere il cosiddetto discomfort termico)
  • gli ambienti vincolati, dove l’impossibilità di intervenire su sorgenti a temperatura “estrema” (può trattarsi di celle frigorifere o forni fusori) rende prioritario porsi l’interrogativo (e dare risposta il più possibile certa) sulla presenza ed entità di un rischio per la salute. In questo caso cioè è importantissimo capire se e quando le capacità di omeotermia del lavoratore vengono messe in crisi e quindi sapere quando e come agire per prevenire malori o disturbi dovuti a disidratazione o a ipotermia.

Attraverso una misurazione, in condizioni dettate dalle normative tecniche applicabili, dei parametri ambientali richiesti, alla loro elaborazione tenendo conto del dispendio metabolico legato allo sforzo fisico richiesto dall’attività nonché dell’abbigliamento richiesto e delle caratteristiche fisiche degli operatori si arriva a quantificare il rischio dando un giudizio di accettabilità e fornendo conseguentemente suggerimenti per il contenimento del rischio o del disagio termico.

INAIL – OT 23

INAIL ha pubblicato il nuovo modulo di domanda (ribattezzato OT23 e non più OT24) per l’ottenimento della riduzione del premio aziendale applicato a fronte delle azioni virtuose condotte nell’anno solare precedente. Come di consueto la domanda dovrà essere inoltrata entro il prossimo febbraio 2020 ma le attività indicate dovranno essere state svolte nel 2019 ed è importante pertanto sfruttare questo ultimo trimestre disponibile per verificare cosa sia stato già attuato e soprattutto effettuare o ultimare attività premianti così da poter acquisire il punteggio relativo. Ogni azione infatti consente di avere un punteggio variabile in funzione della complessità ed impegno dell’intervento e del proprio settore ATECO e per aver diritto alla riduzione è necessario totalizzare 100 punti.

Grande spazio anche quest’anno è stato dato ai sistemi di gestione (certificati e non) e ai modelli organizzativi ex D.Lgs.231/01. Tra le attività più tecniche confermate le termografie con relazione certificata da tecnico abilitato (attività che è assai utile sia sul fronte della prevenzione incendi che su quello del risparmio energetico e della gestione del comfort termico) mentre tra le iniziative formative ancora una volta vengono premiati i corsi di guida sicura.

Invitiamo a prendere contatto con Sara Lupatini (sara@progettosicurezzaambiente.it) per un punto sulla situazione aziendale ed attivare di conseguenza prima di fine anno eventuali azioni comprese in elenco.

 

Per le attività formative proposte e calendarizzate vi invitiamo come sempre a consultare la pagina del ns sito.

PillolaOTT19_microclima_OT23

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