PILLOLA OTT 21

RISCHIO INCENDIO – NUOVO DECRETO

Il 4 ottobre è stato pubblicato in G.U. il decreto 2 settembre 2021 in merito all’organizzazione e formazione in materia di prevenzione e lotta antincendio, in parziale sostituzione (artt.3 c.1 lett.f, 5, 6 e7) di quanto prevedeva il DM 10/03/98 e applicabile a tutti i luoghi di lavoro (con alcuni distinguo per l’ambito cantieri).

Ecco di seguito le parti salienti:

Il piano di emergenza è dovuto nei seguenti luoghi di lavoro:

  • ove siano impiegati almeno 10 dipendenti
  • aperti al pubblico con presenze contemporanee previste oltre le 50 persone
  • riconducibili all’allegato I del D.Lgs. 151/11 (attività soggette a Certificato Prevenzione Incendi)

Nel piano vanno quanto meno indicate le misure di sicurezza e i nominativi degli addetti.

Le aziende che non devono dotarsi del piano devono comunque adottare misure organizzative e gestionali (dandone evidenza nel DVR).

La designazione degli addetti al servizio antincendio tiene conto della valutazione del rischio e del piano di emergenza (vale a dire che nello stabilire il numero è confermato essere importante rapportarlo alle condizioni di rischio, agli elementi organizzativi, turni, ecc.).

La formazione è prevista con obbligo di aggiornamento quinquennale (laddove siano passati oltre i 5 anni dall’ultimo corso il decreto lascia 12 mesi per ottemperare alla nuova disposizione) e prevede nei contenuti qualche significativa differenza: ad esempio anche per il percorso di base si parla di parte pratica con esercitazione sull’uso degli estintori.

La durata degli aggiornamenti è stata finalmente definita per legge (finora vi erano solo indicazioni a mezzo circolare) nella misure di 2, 5 o 8 ore in funzione del livello cui l’azienda appartiene.

La formazione può essere effettuata solo da docenti che abbiano ben definiti requisiti (differenziati per parte teorica e pratica) di competenza ed esperienza. Anche i docenti sono tenuti ad aggiornamento quinquennale.

E’ previsto l’obbligo di acquisire idoneità tecnica (presso i VVF) anche per gli addetti al servizio antincendio di nuove categorie di attività come ad esempio chi effettua stoccaggio e trattamento rifiuti che vengono assoggettati al livello 3 della formazione (quella da 16 ore) salvo si tratti esclusivamente di rifiuti inerti.

E’ previsto un periodo transitorio con possibilità di effettuare corsi già programmati entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto, prevista il 4 ottobre 2022.

Ribadito l’obbligo di effettuare esercitazioni almeno annuali (per le aziende con obbligo di piano di emergenza).

L’informazione in tema emergenze ed incendi va garantita all’atto dell’assunzione a tutti i lavoratori: necessario quindi dotarsi di strumenti che siano efficaci e possano tempestivamente essere forniti al personale da subito.

Per ogni dubbio in merito e per chiedere assistenza nel dare corso agli adempimenti potete rivolgervi al vs. ASPP/RSPP che in funzione delle esigenze potrà ravvisare l’opportunità di un coinvolgimento dei ns esperti, in attesa di leggere gli altri decreti attesi sul tema (dovrebbero essere tre e sono promessi da tempo).

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