Pillola set/ott 2016

RISCHI FISICI, ADEMPIMENTI E FIGURE CORRELATE

Il testo unico della sicurezza (D.Lgs. 81/08) dedica l’intero Titolo VIII a delineare il quadro degli obblighi delle aziende nella prevenzione e protezione dei lavoratori dagli agenti fisici:

Nella parte generale viene definito il campo di applicazione che spazia dal rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, alle vibrazioni meccaniche, ai campi elettromagnetici, alle radiazioni ottiche di origine artificiale, al microclima e alle atmosfere iperbariche. Per le radiazioni ionizzanti il decreto rimanda al D.Lgs. 230/1995.

Come per altri ambiti è previsto che laddove in azienda vi siano i suddetti rischi, questi debbano essere valutati secondo i dettami previsti ovvero con periodicità quadriennale o a fronte di modifiche significative o ancora a fronte dell’esito della sorveglianza sanitaria (ad esempio per insorgenza di nuove malattie correlabili ai fattori di rischio). Le valutazioni devono inoltre essere condotte da personale qualificato ed esperto ed avvenire secondo quanto descritto negli articoli specifici del decreto stesso e nella normativa tecnica applicabile cui il decreto rimanda.

Il decreto fissa valori di azione (oltre i quali attivare specifiche misure di prevenzione e protezione) e valori limite (che non devono essere superati).

Prevede poi l’obbligo di informazione e formazione specifiche sui rischi fisici cui i lavoratori sono esposti e la sorveglianza sanitaria per coloro che superino i valori indicati nei singoli capi del titolo VIII.

La scelta, fornitura ed uso dei Dispositivi di Protezione Individuale riveste particolare importanza per il rischio rumore e per le radiazioni ottiche artificiali: mentre nel primo caso l’offerta di mercato e l’esperienza acquisita nelle aziende consente di essere sufficientemente tranquilli salvo l’obbligo di vigilare sul corretto utilizzo del DPI uditivo, nel caso di DPI a protezione degli occhi e della cute da ROA il tema è assai meno scontato e di semplice trattazione e richiede esperienza e competenze specifiche.

Ancor più delicata la questione delle radiazioni ionizzanti per le quali la normativa sopra menzionata richiede non a caso l’intervento di un tecnico esperto in radioprotezione. Le attività in cui tale problematica è maggiormente presente sono quelle riconducibili alla sanità (in particolare per esami diagnostici come le radiografie) e quelle della catena di fornitura dei rottami metallici.

A tal ultimo riguardo merita ricordare che in occasione di recenti ispezioni ARPAV sono state applicate sia le linee guida ISPRA del maggio 2014, documento molto dettagliato e specifico nato come indirizzo per gli enti di controllo ma che può costituire un utile riferimento anche per le aziende nell’organizzare la propria politica di monitoraggio e controllo del rischio, sia la recente norma UNI 10897 che rappresenta la più autorevole e aggiornata posizione nazionale in materia.

Al fine di garantire l’ottemperanza degli obblighi del testo unico sulla sicurezza e della normativa sulle radiazioni ionizzanti vi raccomandiamo e al contempo vi offriamo il nostro supporto nel:

–      gestire le scadenze delle valutazioni e delle iniziative di informazione e formazione correlati

–      verificare le soluzioni tecniche, procedurali e organizzative più efficaci per la riduzione dei rischi

–      scegliere i dispositivi di protezione più adeguati in funzione delle proprietà specifiche del fattore di rischio (frequenza, potenza, ecc.)

–      monitorare, con l’ausilio del personale incaricato, le attività a rischio.

Nell’ambito della nostra organizzazione sono presenti le competenze specifiche anche per rivestire il ruolo di Tecnico Sicurezza Laser e di Tecnico esperto in Radioprotezione.

Per info: davide@progettosicurezzaambiente.it

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