Newsletter 7/10

PROROGA SISTRI: Con Decreto del 9 luglio il Ministero dell’ambiente ha spostato al 1 ottobre l’entrata in vigore del sistema di rintracciabilità dei rifiuti e ha nel contempo sancito il termine del 12 settembre per l’ultimazione delle consegne dei dispositivi USB (attualmente in corso). A tal proposito riassumiamo cosa è necessario preparare per il ritiro delle chiavette:

– versamento mediante bollettino postale di 16 euro alla CCIAA – causale “diritti di segreteria SISTRI” (+ 6 € per ogni eventuale dispositivo oltre il primo)

– pratica di iscrizione firmata in originale (a pagina 3 apporre 2 firme)

– fotocopia della carta di identità del legale rappresentante e degli utilizzatori

– attestato di versamento del contributo di iscrizione a suo tempo pagato

– attestato di versamento dei 16 euro di diritti di segreteria (c.c. per CCIAA di Vicenza 213366 o si possono versare anche in contanti direttamente al ritiro)

– delega da parte del legale rappresentante per il ritiro (allegando la fotocopia della carta di identità di chi procede al ritiro)

– dichiarazione di impegno firmata da chi procede al ritiro

Non esitate a richiederci la documentazione qualora non la riceviate dalla CCIAA.

ISPESL ADDIO (?): a seguito dell’approvazione della manovra finanziaria che ha disposto la soppressione come ente inutile anche dell’ISPESL, il ministero della salute ha emanato una direttiva di prima applicazione della manovra: in breve il personale dell’ente e le loro competenze verrebbero incorporate dall’INAIL. Tuttora da chiarire che conseguenze pratiche avrà tutto ciò sulla normale gestione operativa degli adempimenti su impianti fissi soggetti a verifiche di primo impianto (messa a terra, recipienti a pressione, mezzi di sollevamento, ecc.) già gravati da grandi ritardi. Vi terremo informato degli sviluppi.

CHE STRESS LO STRESS: odore di proroga per tutti al 31/12 ma per ora nulla di certo, pertanto a rigore dal 1 agosto le aziende devono aver valutato lo stress lavoro correlato con metodo… fai da te o meglio a scelta sul mercato dal momento che nulla si è più saputo delle ormai mitiche linee guida della Consulta permanente. Come precedentemente già proposto non mi resta che ribadire la nostra disponibilità ad effettuare l’approfondimento del DVR in tal senso utilizzando il metodo proposto dall’USL di Verona che ci sembra essere equilibrato e non di impossibile compilazione.

VIBRAZIONI: ricordo che è venuto meno lo scorso 6 luglio il regime transitorio previsto dal D.Lgs. 106/2009 per le attrezzature di lavoro già in uso al 6 luglio 2007 e non in grado di garantire il rispetto dei valori limite di esposizione. In sostanza d’ora in avanti il rispetto di tali valori limite è sempre e comunque dovuto. Colgo l’occasione per ribadire che la valutazione delle vibrazioni, così come di tutti i fattori di rischio fisici (rumore, radiazioni, campi elettromagnetici, deve essere ripetuta anche in assenza di modifiche almeno ogni 4 anni.

CALORE ED ESPOSIZIONE AL SOLE: in questi giorni di gran caldo è doveroso ricordare che l’esposizione professionale a calore “eccessivo” e ai raggi UV del sole sono a tutti gli effetti rischi lavorativi da valutare nel DVR e da gestire di conseguenza. Il cosiddetto colpo di calore e il melanoma sono ogni anno causa di morte (per infortunio o malattia) e devono essere prevenuti con ogni possibile intervento (revisione degli orari di lavoro, distribuzione di soluzioni saline, raccomandazione di bere molto, fornitura di copricapo, ecc.). Raccomando pertanto di informare e sensibilizzare i lavoratori che svolgono parte della loro attività all’aperto su questi rischi e sulle misure da prendere per proteggersi.

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI: nonostante sia scaduto lo scorso aprile il termine per la valutazione specifica di tale rischio molte aziende non si sono ancora attivate in tal senso. Credo opportuno pertanto fornire qualche consiglio sulle misure di contenimento del rischio a prescindere da una sua valutazione quantitativa.

Per le radiazioni non coerenti (es. saldature) è possibile:

1) il contenimento della sorgente all’interno di alloggiamenti schermanti completamente ciechi oppure di attenuazione nota, in relazione alle lunghezza d’onda di interesse; ad esempio, la radiazione UV si può schermare con finestre di vetro o materiali plastici trasparenti nel visibile;
2) l’adozione di schermi ciechi o inattinici a ridosso delle sorgenti (es.: i normali schermi che circondano le postazioni di saldatura, come da UNI EN 1598:2004);
3) la separazione fisica degli ambienti nelle quali si generano ROA potenzialmente nocive dalle postazioni vicine;
4) l’impiego di automatismi (interblocchi) per disattivare le sorgenti ROA potenzialmente nocive (es.: lampade germicide a raggi UV) sugli accessi ai locali nei quali queste sono utilizzate;
5) la definizione di “zone ad accesso limitato”, contrassegnate da segnaletica di sicurezza, ove chiunque acceda deve essere informato e formato sui rischi di esposizione alla radiazione emessa dalle sorgenti in esse contenute e sulle appropriate misure di protezione, soluzione particolarmente utile per evitare esposizioni indebite, vale a dire di lavoratori non direttamente coinvolti nelle operazioni con sorgenti ROA potenzialmente nocive, nonché esposizioni di soggetti particolarmente sensibili.

Per le radiazioni laser invece la norma CEI EN 60825-1 fissa le principali misure di tutela per l’installazione e l’impiego dei laser e richiede, in funzione della classe dell’apparato laser, specifiche misure di prevenzione, la cui opportunità deve essere valutata nel contesto specifico.

In generale, tali misure sono riconducibili a:
– schermare adeguatamente il fascio al termine del suo percorso utile;
– trattare o proteggere le eventuali superfici riflettenti presenti sul percorso del fascio e per le
specifiche lunghezze d’onda al fine di evitarne la riflessione o la diffusione;
– collegare i circuiti del locale o della porta ad un connettore di blocco remoto;
– inserire una abilitazione dello strumento mediante comando a chiave, hardware o software;
– inserire un attenuatore di fascio;
– installare segnaletica di sicurezza e segnali di avvertimento sugli accessi alle aree o agli involucri di protezione;
– predisposizione di procedure per l’accesso in sicurezza alle aree a rischio (es.: evitare oggetti
riflettenti introdotti dal personale).

Laddove pertanto ci fossero fondati motivi di ritenere, ancor prima di effettuare una misura strumentale, che vi sia il rischio di superamento dei limiti di esposizione anche per coloro che non sono occupati nella lavorazione responsabile dell’emissione dei ROA, suggerisco di procedere all’individuazione e realizzazione delle misure di contenimento che verrebbero comunque prescritte a seguito delle misure stesse.

PREPOSTI DI FATTO: in linea con precedenti orientamenti, la Corte di Cassazione (sez. IV penale, sentenza 20070 del 26/05/10) ha condannato il legale rappresentante di un’impresa edile, appaltatore di un lavoro che avendo subappaltato ad altra impresa il medesimo lavoro aveva però in concreto esercitato le mansioni di direttore dei lavori e di capocantiere, provvedendo ad organizzare i lavori e ad impartire le direttive agli operai. Gli è stata pertanto riconosciuta la responsabilità “di fatto” secondo il principio che “chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo”.

Ecco quindi confermato anche per il mondo del cantiere quanto già in precedenza consolidatosi nell’ambito industriale.

Torno a ribadire quindi che è fondamentale estendere la consapevolezza sul proprio ruolo e conseguenti responsabilità a chiunque si trovi di fatto (in concreto) a disporre ordini ad altri.

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