Pillola 8/13

NOVITÀ: D.P.R. 74/13 – indicazioni per l’applicazione

AMBITO:  Conduzione e controllo impianti di climatizzazione (caldo-freddo)

DESTINATARI:  proprietari di impianti caldo/freddo alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso nonché climatizzatori ad alimentazione elettrica

COSA FARE: 1) rispetto di tempi e temperature (previste deroghe per specifiche attività o esigenze tecniche)

 

industria-artigianato

gli altri ambienti

Temperatura max consentita inverno 18°C (+ 2°C di tolleranza) 20°C (+ 2°C di tolleranza)
Temperatura min consentita estate

26°C (- 2°C di tolleranza)

Consentito riscaldare Vicenza(zona E): dal 15/10 al 15/04; max 14 h/die tra le 5 e le 23.

2) nomina terzo responsabile (facoltativo): se lo si nomina, per gli impianti superiori a 350 Kw questo deve essere un soggetto in possesso di certificazione ISO 9001 o iscritto nelle categorie OS28 o OG11 del D.Lgs. 207/10; se non lo si nomina si rimane unici responsabili della corretta gestione degli impianti (sia per gli aspetti di sicurezza che per quelli ambientali).

3) adeguamento impianto secondo indicazioni del terzo responsabile secondo evoluzione norme applicabili (entro 10 giorni dalla notifica da parte sua della necessità di intervento).

4) affidamento a soggetti abilitati secondo D.M. 37/08 delle manutenzioni programmate, secondo istruzioni tecniche rilasciate dall’installatore dell’impianto o (in mancanza delle stesse) da quelle fornite dai costruttori degli impianti e dispositivi presenti.

5) predisposizione del “Libretto di impianto per la climatizzazione/produzione acqua sanitaria

6) controllo periodico di efficienza energetica per gli impianti > 10 Kw (riscaldamento) o >12 Kw (raffrescamento) alla messa in servizio, in caso di modifiche e periodicamente in funzione delle dimensioni dell’impianto secondo questi criteri

 

Potenza termica (Kw)

Periodicità

Combustibile liquido o solido

10 – 100

2

> 100

1

Combustibile gassoso (metano, GPL)

10 – 100

4

> 100

2

Macchine frigorifere (MF) o pompe di calore (PC) a compress. vapore alim. elettrica o assorbimento di fiamma

12 – 100

4

> 100

2

PC compr. vapore motore endotermico

> 12

4

PC assorbimento energia termica

> 12

2

7) sostituzione degli impianti (qualora non si possano “ritarare”) entro 180 gg se non rispettano il rendimento minimo di combustione / parametri di efficienza energetica.

ENTRO QUANDO: il decreto è in vigore dallo scorso luglio ed è già applicabile.

A CHI RIVOLGERSI: al vostro manutentore, partner indispensabile per dare applicazione al decreto, per dubbi sugli adempimenti applicabili al vs. impianto, a Mauro Galvan, mauro@progettosicurezzaambiente.it

 Pillola131021 in formato pdf

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