RISCHIO INCENDIO – IL “MINICODICE”
E’ stato così battezzato il decreto che, emanato il giorno successivo al suo “fratello” su piani di emergenza e formazione antincendio, oggetto della pillola di ottobre, ha visto la luce in G.U. solo a fine ottobre (il 29 per precisione). Anche in questo caso l’entrata in vigore è dopo un anno quindi il 29/10/22. Vediamo quali sono gli spunti più interessanti che meritano attenzione:
- manderà in pensione definitivamente il DM 10/03/98 che per vent’anni ha regolato il tema della prevenzione incendi nelle aziende in attuazione della “626” prima e del decreto 81 poi;
- proprio in attuazione all’art. 46 del Testo Unico vuole regolamentare la valutazione del rischio incendio (V.R.I.) nelle attività che non siano già normate (es. soggette a CPI o in cantiere mobile ad es.)
- crea un legame esplicito tra la V.R.I. e la valutazione ATEX dicendo che devono essere coerenti e complementari (cosa di per sé logica ma mai prima enunciata in modo così chiaro)
- la progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi a basso rischio devono avvenire secondo i criteri dell’allegato 1 del decreto
- la progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi diversi (quelli non dotati di regola tecniche di prevenzione incendi applicabili o non a basso rischio) devono avvenire secondo i criteri del DM 03/08/15 (che amplia rispetto alle sole attività allora citate, il suo campo di applicazione)
In allegato al decreto merita attenzione la nuova definizione di luogo a rischio basso:
- riferibile ad attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, (all. D.Lgs. 151/11 o regole tecniche “verticali”-di settore)
- non oltre i 100 occupanti
- non oltre i 1000 mq
- compreso tra l’interrato (-5 m) e i 24 m di quota
- combustibili entro i 900 MJ/m2 (es. oltre i 25 kg di acetone o 50 kg di cartone o 20 kg di plastica per unità di superficie, solo per fare alcuni esempi)
- assenza (deposito o uso) di quantità significative di sostanze e miscele pericolose (ndr: infiammabili)
- assenza di lavorazioni pericolose (es. saldature, molature)
L’iter della valutazione del rischio incendio viene così tracciato:
- individuazione dei pericoli
- descrizione del contesto
- determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
- individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
- valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
- individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.
Sono poi esemplificate le possibili strategie che ricomprendono:
- la compartimentazione
- il sistema di esodo
- la gestione della sicurezza antincendio (formazione, manutenzione impianti, ecc.)
- il controllo dell’incendio (sistemi di lotta)
- i sistemi di rilevazione ed allarme
- il controllo di fumi e calore
- l’accessibilità da parte dei soccorsi esterni
- la sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Da tutto ciò deriva la necessità di un approfondimento specifico sul tema incendi: non si potrà più limitarsi ad una trattazione qualitativa nel DVR generale bensì fare le dovute verifiche e dare evidenza scritta e argomentata della conformità degli ambienti e dell’organizzazione ai dettami riportati nel decreto.
Al contempo anche le attività soggette a CPI, in fase di rinnovo, non potranno non considerare tutti quegli aspetti non necessariamente cogenti, del DM 03/08/15, ed ora invece applicabili. Prudente quindi, vista anche la complessità della verifica, prendersi per tempo nell’analisi di tali requisiti. Contattateci!