Newsletter 12/10

FINANZIAMENTO INAIL: attivo dal 10 dicembre l’accesso sul sito www.inail.it al punto cliente per verificare l’ammissibilità della propria azienda al finanziamento (in conto capitale nella misura tra il 50 e il 75% delle spese sostenute) per progetti nell’ambito di formazione, sistemi di gestione della sicurezza, modelli organizzativi e di responsabilità sociale, investimenti nel miglioramento della sicurezza (es. acquisti di nuove macchine, impianti o dispositivi di sicurezza) e per scaricare la modulistica necessaria alla presentazione della domanda. La richiesta di finanziamento potrà essere  presentata (se dall’esame preventivo l’azienda e il progetto raggiungono un punteggio minimo legato alle dimensioni aziendali, al grado di rischio dell’attività, ecc.) on line dal 12 gennaio alle ore 14 (e fino al 14 febbraio) mentre entro 15 giorni dalla domanda dovranno essere presentati i documenti cartacei obbligatori. Gli interventi andranno poi realizzati entro un anno rendicontando nel contempo anche le spese. Il contributo verrebbe erogato entro 60 gg. dalla rendicontazione e verifica da parte dell’Ente. INAIL ha attivato il numero 803164 per la richiesta di informazioni. Suggerisco pertanto alle aziende che avessero programmato per il 2011 l’implementazione di sistemi di gestione o investimenti impiantistici finalizzati al miglioramento della sicurezza di provvedere da subito a verificare la finanziabilità e a predisporre di conseguenza per tempo la documentazione richiesta: si attendono infatti moltissime domande e poiché è prevedibile un rapido esaurimento dei fondi (60 milioni di euro) a disposizione suggerisco se interessati di provvedere già il giorno 12 alla presentazione della domanda. PSA è a disposizione per assistervi nella presentazione delle domande o per lo studio dei progetti da finanziare.

RIFIUTI: pubblicati recentemente due nuovi decreti in materia di gestione rifiuti. Il primo è il D.M. 27/09/10 che definisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, (sostituendo quelli del D.M. 3/08/05) stabilendo in particolare l’eliminazione del divieto posto all’ingresso nelle discariche per inerti dei rifiuti contenenti concentrazioni superiori ai valori limite stabiliti dal DM 471/99 e l’inserimento di una nuova tabella (5A) per le discariche di rifiuti non pericolosi con i alcuni limiti di concentrazione aumentati nell’eluato (es. solfati, DOC ecc.). Previsto inoltre la possibilità per le P.A. di autorizzare all’interno di discariche di rifiuti pericolosi lotti identificati come sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, purché sia garantita all’ingresso al sito la separazione dei flussi di rifiuti.

Il secondo è il D.Lgs. 205/10 che riscrive il titolo VI del Testo Unico Ambientale inserendo gli adempimenti introdotti dal SISTRI e introduce anche piccole modifiche e abrogazioni ai decreti sulle autodemolizioni e sui rifiuti elettrici ed elettronici.

Tra le novità di particolare importanza per i produttori segnalo le nuove definizioni di sottoprodotto e di materia prima secondaria (che suggerisco di esaminare assieme per valutare se qualche materiale possa uscire dall’attuale gestione come rifiuto), di riutilizzo e di preparazione per il riutilizzo, di trasporto occasionale e saltuario, nuovi requisiti per il deposito temporaneo, nuovi dettami sugli oli esausti con applicazione del loro regime anche a composti “misti” tipo emulsioni oleose  nonché nuove sanzioni con riferimento in particolare agli adempimenti introdotti dal SISTRI e al trasporto rifiuti con mezzi non autorizzati.

SISTRI: disponibili sul sito www.sistri.it nuova “piattaforma applicativa” sul sito e versione aggiornata del manuale operativo. Il sistema è ora arricchito (rispetto agli esordi) dalla presenza delle anagrafiche di molti gestori (trasportatori, smaltitori) e quindi consente (… a chi riesce a connettersi!) una migliore operatività (ad esempio generazione e firma di una registrazione di scarico a partire da una scheda di movimentazione). Permangono diffuse difficoltà nell’utilizzo del sistema e in molti ormai si interrogano sulla concreta possibilità di utilizzo in via esclusiva dal prossimo 1 gennaio… io nutro forti dubbi. Raccomando pertanto da un lato di verificare (chi non avesse ancora provveduto) il reale funzionamento del dispositivo, dall’altro di essere sempre ben allineati su supporto cartaceo alla reale situazione aziendale (registrazione entro 10 gg lavorativi di quanto presente in deposito temporaneo rifiuti). Colgo l’occasione per ricordare infine che dal momento del carico di una categoria di rifiuti, se le quantità rimangono sotto le soglie volumetriche, lo smaltimento (o recupero) deve avvenire comunque entro un anno.

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