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NOVITA’

 VALUTAZIONE RISCHI – PROCEDURE STANDARD

Con Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 (pubblicato il 6/12/12 in GU n° 285) vengono ufficializzate le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi per le piccole aziende: le procedure sono pensate per consentire alle aziende fino a 10 lavoratori che finora si sono avvalse della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi ma possono essere utilizzate da tutte le aziende che occupano fino a 50 lavoratori.

Da prime interpretazioni (che mai mancano nelle norme italiane scritte non proprio in modo cristallino) pare che:

– le aziende siano comunque libere di seguire o meno le procedure

– dal 31/12 le procedure siano utilizzabili non potendosi più ricorrere all’autocertificazione

L’ipotesi proroga (60 gg) è messa in forse dalla recente caduta del governo. Vi terremo informati.

 

VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO E RUMORE

La commissione consultiva permanente (organo tecnico scientifico previsto dal D.Lgs. 81/08 come fonte di indicazioni per valutare i rischi in modo corretto, ha approvato lo scorso 28 novembre interessanti documenti riguardanti la valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici e al rumore. La documentazione parte dalla spiegazione dei fenomeni e termina con utili suggerimenti tecnici per il loro contenimento passando per gli aspetti di natura legislativa (nel caso del rischio chimico contengono un utile trasposizione tra vecchie classi di pericolo e nuove categorie CLP). Colgo l’occasione per ricordare che la valutazione di ogni rischio che richieda o per il quale sia possibile effettuare misurazioni difficilmente può esaurirsi nella mera applicazione di una matrice di combinazione probabilità – danno cioè difficilmente un organo di controllo e ancor più un giudice o INAIL potranno accontentarsi di una valutazione generica. Qualora pertanto per motivi di tempi o costi a suo tempo l’azienda si fosse orientata ad un approccio “minimalista” sappia che è opportuno raccogliere evidenze strumentali non solo nel caso del rumore (dove la norma è più precisa e da tempo si è abituati ai rilievi fonometrici) ma anche per la misurazione degli inquinanti aerodispersi. PSA è a disposizione per approfondire con il dovuto dettaglio e diligenza, la valutazione dei rischi fisici e chimici.

 

  SCADENZE! 

 

IMPIANTI TERMICI CIVILI

Per effetto del Testo Unico Ambientale gli impianti termici civili oltre i 35 kW di potenza termica nominale già in funzione all’aprile 2006 dovranno essere accompagnati dal prossimo gennaio da un libretto di centrale arricchito da dichiarazione di conformità alle caratteristiche previste dall’art. 285  e di idoneità a rispettare i limiti di cui all’art. 286. Dovranno inoltre essere riportate le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per rispettare i limiti. Le integrazioni dovranno essere inviate all’autorità competente (la Provincia) entro 30 gg dalla loro predisposizione. Suggeriamo un confronto con le società che curano le manutenzioni dei vostri impianti così da ottemperare a questo obbligo finalizzato alla concreta verifica che gli impianti siano in condizione di rispettare i limiti di emissione.

 

 APPROFONDIMENTI 

 

VIAGGI SICURI

Cogliamo l’occasione della recente introduzione (15 novembre scorso) dell’obbligo di montare  pneumatici da neve o di avere catene a bordo come previsto dal codice della strada del 2010, che dà ai gestori di strade e autostrade facoltà di definire i tratti su cui applicare l’obbligo per ricordare:

– che l’uso degli pneumatici invernali significa maggiore sicurezza (dimezzamento a 40 km/h degli spazi di frenata su neve) e che la sanzione per gli inadempienti va da 80 a 318 euro e si rischia anche la decurtazione di 3 punti dalla patente, se si continua a circolare dopo la contestazione.

– in generale che la sicurezza dei lavoratori in trasferta su auto aziendali è responsabilità del datore di lavoro che deve dimostrare da un lato di aver sensibilizzato il conducente sulle corrette prassi di guida, dall’altro di aver garantito l’efficienza e sicurezza del mezzo fornito.

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