PILLOLA DIC 21 – BIS

VECCHI NUOVI PROTAGONISTI DELLA SICUREZZA, VIGILI E CONSAPEVOLI

Fin dai tempi del diritto romano l’ignoranza non costituisce una buona scusa. Da sempre nella giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro chi non sa (quando invece dovrebbe), in particolare se è provata la relazione tra una sua azione o omissione ed una lesione altrui, viene con ogni probabilità considerato colpevole. Ora la recentissima pubblicazione in GU della Legge 17/12/21 (conversione del D.L. 21/10/21) ha spazzato via l’ultima “barriera” formale che in qualche misura rendeva “lecita” l’ignoranza dell’unica figura esentata dalla formazione, il datore di lavoro. Con il pur comprensibile ragionamento che comunque si tratta del ruolo più esposto e sanzionato (della serie “comunque ne risponde”), la 626 prima e il decreto 81 poi lo avevano “graziato” dalla frequenza di corsi, che invece ora (più precisamente dal prossimo giugno quando la legge prevede arrivi un aggiornamento dell’Accordo Stato Regioni in materia di formazione) dovrà frequentare. Il datore di lavoro viene di fatto equiparato a tal riguardo al dirigente e al preposto anche se sarà proprio il futuro Accordo Stato Regioni a determinare durata, contenuti e modalità.

Interessante anche l’introduzione dell’obbligo esplicito di individuazione del preposto (ad oggi sono molti i preposti di fatto ma non ufficializzati e quindi non formati né coinvolti attivamente nella gestione della sicurezza): anche questa figura viene molto “potenziata” dandogli onere di sospendere le attività in caso di situazioni non conformi ed allontanare dal lavoro colui che non rispetta le disposizioni o si espone a pericoli gravi, dopo aver cercato di modificarne i comportamenti. Viene dato spazio al possibile riconoscimento economico al ruolo del preposto (in sede di contrattazione collettiva) e sottolineato che dallo svolgimento di questo compito non può venire pregiudizio alcuno.

Per la figura del preposto la legge chiede una formazione sempre e solo in presenza con cadenza biennale comunque ogni volta sia necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Altra novità importante introdotta dalla nuova riscrittura dell’art 37 del T.U.S. in materia di formazione riguarda l’obbligo vi sia sempre e comunque una verifica dell’apprendimento al termine di ogni corso di formazione (oggi solo i corsi dirigenti e preposti la prevedono) nonché delle verifiche di efficacia sul lavoro (post corso). Inoltre si estende l’obbligo di addestramento (oggi previsto solo per l’antincendio, per i DPI di terza categoria e pochi altri casi) a tutti i fattori di rischio (si citano l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale) e si esemplifica le modalità di effettuazione indicando la necessità di procedere ad esercitazione applicata delle procedure di lavoro in sicurezza (già sono strumenti importanti, diventeranno compagne imprescindibili di lavoro). Gli interventi di addestramento, dice infine la norma, devono essere tracciati in apposito registro.

Infine altre due notizie meritevoli di menzione:

  1. l’Ispettorato del Lavoro viene potenziato dandogli libertà di assunzione e conseguenti risorse ma soprattutto viene ampliato il suo raggio di azione, storicamente limitato alla cantieristica e all’agricoltura ed ora esteso a tutti i settori (si porrà il tema del coordinamento con gli SPISAL…).
  2. Nell’ambito scolastico i dirigenti vengono esentati dalle responsabilità relative all’inadeguatezza degli stabili… ma possono (e ci mancherebbe) disporre l’immediata evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato: insomma se la scuola non ha il CPI e non è antisismica la responsabilità è di chi ha la titolarità dell’immobile (es. Comune o Provincia) e il dirigente scolastico non può fare altro che agevolare una rapida fuga sperando che l’evento emergenziale lo consenta….

Buon Natale a tutti voi e all’anno prossimo per la prossima pillolina!

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