PILLOLA DIC 23

Silice ed Amianto: due killer ancora presenti (nel silenzio generale)

Nell’ultimo rapporto INAIL sulle malattie professionali, aggiornato al 2022, troviamo un dato che deve, a mio modesto avviso, far riflettere. Negli ultimi 5 anni in Italia sono morte 1185 persone di due malattie che ai più non dicono nulla o che parevano relegate in un passato remoto: la silicosi e l’asbestosi.

Si tratta di patologie correlate all’inalazione di silice libera cristallina o di fibre di amianto nelle loro molteplici forme che portano ad un graduale calo della funzionalità respiratoria costringendo i malati ad una vita via via più vincolata alla terapia con l’ossigeno fino a privarli delle energie e della vita stessa.

La cosa più difficile da accettare è che si possano trovare ancora oggi situazioni ove le condizioni di lavoro costringano a respirare ripetutamente concentrazioni significative di questi cristalli o fibre portando i malcapitati allo sviluppo di una malattia cronica in alcuni casi già in giovane età: 171 dei decessi riguardava infatti uomini con meno di 40 anni contro “soli” 121 decessi tra ex lavoratori pensionati (oltre i 70 anni)!

Se poi consideriamo i tumori legati all’esposizione da amianto, si stimano essere attorno alle 4000 le morti riconducibili a tumori polmonari e mesoteliomi, per la gran parte. In 500 casi hanno riguardato anche delle donne, spesso esposte indirette (lavaggio indumenti contaminati dei mariti impegnati in lavorazioni “sporche”). L’esposizione indiretta riguarda anche le morti di soggetti giovani: con tempi di latenza tra i 30 e 40 anni, morire di tumori legati all’amianto significa essere stati esposti da bambini per frequentazione di aree contaminate o per familiarità con persone esposte professionalmente.

Mentre nel mondo il 75% dei paesi non prevedono legislazioni e quindi non dispongono di fatto limitazioni ai materiali contenenti amianto, in Italia i 30 anni di legge ad hoc pur avendo evitato ulteriore “invasione” di manufatti nelle nostre costruzioni dopo il 1992, non sono stati sufficienti a metterci alle spalle del tutto lo stillicidio di sofferenze e morti dovute all’inalazione di queste fibre.

Cosa possiamo fare tutti? In ambiente di lavoro (e non solo…) se siamo potenzialmente esposti per la presenza di residui manufatti (tipicamente coperture in fibrocemento oltre che canne fumarie o guarnizioni di vecchie caldaie o forni) dobbiamo chiedere o programmare (in base al nostro ruolo) il periodico monitoraggio del loro stato di conservazione e delle fibre aerodisperse, per raccogliere dati utili alla quantificazione del rischio e alla calendarizzazione delle azioni conseguenti.

A tal riguardo merita menzione una doppia novità di questi mesi.

  • La pubblicazione di una utile norma tecnica, la UNI-PDR 152_2023, una prassi di riferimento che da un lato (parte 1) supera la frammentazione regionale dei metodi suggeriti in varie parti di Italia e traccia una regola comune per la valutazione dello stato di conservazione e la conseguente pianificazione delle misure di azione, dall’altro (parte 2) stabilisce i requisiti tecnici obbligatori per la figura del Responsabile Amianto, ruolo oggi non adeguatamente normato. Chiunque abbia quindi la titolarità di manufatti o sia garante di lavoratori potenzialmente esposti per la presenza di manufatti dovrà nominare una figura in possesso di questi requisiti (o acquisire la qualifica qualora voglia in prima persona provvedervi).
  • L’emanazione di una norma europea, la Direttiva 2023/2668 che stabilisce per l’intera unione europea limiti di esposizioni (più stringenti di quelli previsti attualmente dalla normativa italiana, ferma alla L. 257/92 e al DM 06/09/94). La direttiva entra in vigore il 20 dicembre p.v. e prevede l’impegno degli stati membri al suo recepimento nelle normative nazionali entro il 2025. L’altra grande novità della direttiva è l’obbligo esplicito di un censimento-ricerca di manufatti contenenti amianto preventivamente ad ogni intervento di demolizione di fabbricati per evitare l’esposizione dovuta a rottura di tubazioni o a dispersione da intonaci contenenti fibre.

I riferimenti per questo tema sono il datore di lavoro ed il Responsabile Amianto nelle aziende, il Sindaco e l’ARPAV in ambienti civili extra lavorativi: il censimento dei manufatti affidato alle Regioni, previsto dalle leggi degli anni 90, di fatto non è stato mai portato a termine nell’indifferenza generale ed è importante contribuire pertanto alla comunicazione agli organi di controllo sulla presenza in particolare di costruzioni abbandonate ed in cattivo stato perché le autorità di possano far carico della loro messa in sicurezza.

Venendo invece al tema silice non si registrano significative novità normative al momento: l’ultima è la classificazione (Dir. 2017/2398), tra le lavorazioni cancerogene, di quelle che comportano la possibile esposizione a frazione respirabile della silice libera cristallina (SLC), con effetto di cogenza e conseguente applicabilità del capo II del titolo IX del D.Lgs. 81/08 dal giugno 2020. Nei comparti produttivi ove vi sia l’uso di prodotti contenenti SLC la scala di priorità deve pertanto essere la sostituzione della sostanza, in subordine l’uso in sistema chiuso, in terza battuta la riduzione dell’esposizione che non deve superare il valore limite, fissato a livello europeo in 0,1 mg/m3 istituendo il registro degli esposti su portale INAIL.

PillolaDIC23_Silice&amianto

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