Pillola FEB 21

UN ANNO DI COVID

Un anno fa, alla fine di un febbraio nel quale solo lontani echi parlavano di epidemie esotiche che i più erano convinti si spegnessero là dove erano nate, iniziava anche nel nostro paese una fase di prova fisica e psicologica senza precedenti per le nostre generazioni. L’impatto della pandemia ha colpito tutti, come persone (negli affetti, nello stile di vita) e come lavoratori, soggetti a controlli e restrizioni quando non licenziati o messi in cassa integrazione.

Ancora oggi le misure di contenimento e contrasto al contagio sul lavoro per i settori non sanitari, sono ben descritte nel protocollo siglato dalle parti sociali e dal governo il 24/04/20 e ora che giungono sempre più preoccupate le voci riguardo la maggiore contagiosità delle nuove varianti del virus è fondamentale non solo non stancarsi di far rispettare quelle regole sui luoghi di lavoro ma essere tutti più rigorosi e sistematici nel seguirle con attenzione.

Lo scorso dicembre il Sars COV2 (o Coronavirus-19) è stato inserito nel gruppo 3 nell’allegato XLVI del D.Lgs. 81/08 degli agenti biologici come atto dovuto (recepimento di direttiva europea dello scorso giugno) ma la novità forse più significativa riguarda la conseguenza di una rilettura del termine “raccomandato”, contenuto negli allegati XLVII e XLVIII del decreto, riguardanti le misure di contenimento. In sostanza dai decreti di aggiornamento del TUS si deduce che l’indicazione “raccomandato” presente in alcune caselle significhi che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Ne consegue che:

  • pur rimanendo valido per la gran parte delle attività (non sanitarie) la natura di rischio non professionale ma di popolazione e quindi valida a nostro avviso l’enunciazione della regione Veneto che ha ribadito in più occasioni la non necessità di aggiornare la valutazione dei rischi per il COVID
  • pur restando condiviso che l’applicazione di gran parte delle misure specifiche citate nel decreto riguardi le strutture sanitarie e quelle (laboratori) dove si “usano” intenzionalmente agenti biologici
  • è pur vero al contempo alla luce di questi recenti adeguamenti, che per poter dare evidenza dei motivi che inducono l’azienda a mettere in atto o meno determinate misure di contenimento previste dal decreto sia opportuno per non dire necessario dedicare al tema del rischio biologico lo spazio e la trattazione che merita
  • la stesura o l’aggiornamento di un documento di valutazione del rischio biologico è occasione utilissima per fare il punto sulla gestione aziendale delle vaccinazioni (in primis quella antitetanica ma anche quella contro le epatiti per la squadra di primo soccorso), delle pulizie (spesso affidate ad imprese terze in assenza di un capitolato di dettaglio che indichi i prodotti in uso, la periodicità, le modalità di lavoro), delle manutenzioni sugli impianti (dalla climatizzazione ai trattamenti delle acque, ecc.), dell’igiene degli alimenti in azienda (refettorio, mensa, aree ristoro)
  • le attività con uso deliberato di a.b. dovranno poi dare adempimento anche alle misure specifiche (sia tecniche che anche di natura amministrativa come il “registro esposti” o la comunicazione all’ASL).

Ultimo tema riguarda le vaccinazioni: al momento il problema è il reperimento (difficile) e la gestione unicamente affidata allo Stato. Nel tempo si porrà invece il tema di come e in quali casi prevedere le vaccinazioni anti SarsCOVID2 nell’ambito della sorveglianza sanitaria. Il principio infatti è che le vaccinazioni sono uno degli strumenti di prevenzione che a seguito della valutazione dei rischi in azienda possono essere ravvisati opportuni o necessari dal medico competente e inseriti in protocollo sanitario.

Se è chiaro che questo non possa che avvenire per gli operatori della sanità, potranno esserci altre attività (quelle per intenderci indicate da INAIL nella fascia a rischio alto dal punto di vista dell’esposizione al Coronavirus, come tutte quelle categorie con necessità di frequente e ravvicinato rapporto con il pubblico) per le quali la vaccinazione potrebbe diventare parte integrante delle attività routinarie della sorveglianza sanitaria aziendale. Vi invitiamo pertanto a pianificare con il parere del vs. medico competente e del vs. RSPP questo utile approfondimento che costituirà parte integrante del processo di valutazione dei rischi e di gestione delle emergenze (anche il piano di emergenza potrebbe necessitare qualche aggiustamento).

Ricordiamo infine che PSA mette a disposizione:

  • un numero dedicato per la consulenza tecnico normativa in materia COVID: 3534077388
  • l’esperienza e competenza di una biologa cui potete scrivere: lucia@progettosicurezzaambiente.it

PillolaFEB21_rischio_biologico

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