PILLOLA GIU 2019

ANCORA UNA NUOVA DIRETTIVA CANCEROGENI

Assolutamente fertile quest’anno l’Unione Europea sul fronte del tema “esposizione professionale ad agenti cancerogeni. Dopo la DIR 2019/30 che ha rivisto ad inizio anno l’elenco delle lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni, la direttiva 2019/983 emanata lo scorso 5 giugno (e in vigore dal prossimo 10 luglio) modifica l’allegato riguardante i limiti di esposizione contenuti della DIR 2004/37, già in precedenza rivisto.

Questa volta le modifiche riguardano il cadmio e suoi composti inorganici (4 µg/m3 fino al 2027, poi 1 µg/m3), il berillio (0,6 µg/m3 fino al 2026, poi 0,2 µg/m3), l’acido arsenico (10 µg/m3) ma sicuramente la novità più rilevante riguarda la formaldeide, inquinante ubiquitario, per il quale la direttiva prevede un limite di 0,37 mg/m3 per l’esposizione alle 8 ore e 0,74 mg/m3 per le brevi esposizioni. Il paradosso a questo punto è da un lato si sia scelto come limite per la giornata lavorativa il valore che da anni ACGIH (autorevole ente americano)  prevedeva per le brevi esposizioni, dall’altro che si sia atteso un periodo in cui il medesimo ente aveva deciso di proporre per le 8 ore un limite di 0,12 mg/m3. Sicuramente lo spirito della norma europea è stato di fissare un limite applicabile a tutti gli stati membri con lo scopo di indurre azioni finalizzate alla tutela dei lavoratori. Resta da capire praticamente come agire per l’applicazione del capo II del titolo IX del D.Lgs. 81/08, innanzitutto per quanto attiene gli obblighi formali quali il registro cancerogeni: quale sia la soglia a partire dalla quale considerare il lavoratore “esposto” è e rimane il tema più spinoso, proprio su un inquinante dove attribuire con certezza si tratti di esposizione professionale e correlare basse concentrazioni alla concreta aumentata possibilità di insorgenza dei tumori tipici quali quello delle fosse nasali è cosa assai ardua. Finché l’Italia procederà a far proprie le indicazioni delle direttive di quest’anno inserendo i nuovi limiti e le nuove lavorazioni negli allegati del testo unico sulla sicurezza, auspichiamo un aperto confronto con il medico competente aziendale nelle aziende e per le lavorazioni che possano comportare l’esposizione ai nuovi cancerogeni così da definire assieme e per tempo i passi da compiere.

 

MEDICO DEL LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA

Cogliamo l’occasione per sottolineare l’estrema importanza (oltre che l’obbligo) per le aziende che espongono i lavoratori ad agenti di rischio per la salute:

  1. di nominare il medico competente secondo criteri di competenza e principio di diligenza (altrimenti un giudice potrebbe ravvisare la “culpa in eligendo”): è opportuno quindi che non solo si verifichi l’iscrizione all’elenco nazionale dei medici competenti ma che si valuti curriculum vitae, specializzazione e referenze per individuare il professionista più vicino per conoscenze ed esperienza alla propria realtà aziendale.
  2. di vigilare nel tempo sul suo operato (prevista corresponsabilità del datore di lavoro, art. 25 del D.Lgs. 81/08) assicurandosi quanto meno che
  • venga redatto e condiviso un protocollo sanitario in linea con i rischi valutati mansione per mansione
  • vengano rispettate le scadenze delle visite mediche assicurando una puntuale e sistematica comunicazione con il medico su nuove assunzioni, cessazioni, cambi di mansione, ecc.
  • il medico acceda e visiti gli ambienti di lavoro almeno annualmente (salvo diversa decisione presa di comune accordo coinvolgendo anche l’RLS e specificandolo nel DVR).

Siamo disponibili ad effettuare audit mirati per verificare il pieno adempimento agli obblighi condivisi in materia di sorveglianza sanitaria. Potete contattare Alice Urbani (alice@progettosicurezzaambiente.it)

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