PILLOLA MAR 19

DENUNCIA RIFIUTI – alcune novità… non da poco

Dopo anni di “noia” con dichiarazioni MUD sempre uguali e scadenze immutate, quest’anno, grazie al DPCM sfornato la vigilia di Natale 2018 ma pubblicato in G.U. solo il 22 febbraio di quest’anno, la prima significativa notizia è che il termine per la denuncia slitta (per effetto dei termini previsti dalla normativa sulla delega al governo) dal 30 aprile al 22 giugno

Per quanto attiene i contenuti i principali elementi di novità riguardano esclusivamente i gestori mentre per il produttore “medio” che non abbia da conferire all’estero i propri rifiuti, pratica non certo consueta, non cambia sostanzialmente nulla.

 

NUOVA DIRETTIVA CANCEROGENI – altre lavorazioni “nel mirino”

Per effetto della direttiva europea n. 30 del 2019, recentemente pubblicata (GUE 31/01/19), viene rivisto ancora una volta l’elenco delle lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni, contenuto nella Dir UE 2004/37. Meritano attenzione e considerazione le due nuove voci aggiunte all’allegato:

  • lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente utilizzati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore
  • lavori comportanti l’esposizione ad emissioni di gas di scarico di motori diesel.

La direttiva va inoltre a rivedere integralmente i contenuti dell’allegato III relativo ai valori limite.

La nuova norma è in vigore dallo scorso 20 febbraio e dà agli stati membri due anni per conformare la legislazione nazionale. Pertanto dopo lo “scossone” formaldeide e quello relativo alla silice con l’applicabilità del capo II del titolo IX del testo unico (D.Lgs. 81/08) in merito di gestione degli agenti cancerogeni che per la prima è già dovuta e che per la seconda vede un orizzonte temporale sempre più esiguo (recepimento entro l’inizio del prossimo anno), si aggiunge ora un’ulteriore “tegola” in termini di adempimenti dovuti dal datore di lavoro. Egli vedrà infatti, entro febbraio 2021, divenire applicabili gli obblighi specifici per esposizione a cancerogeni per tutte quelle lavorazioni (e sono molte) in cui si fatichi a poter escludere la presenza di mezzi alimentati a gasolio (es. carico scarico automezzi pesanti in magazzini) o l’utilizzo di mezzi d’opera (ruspe, pale gommate, carrelli elevatori diesel) e per le attività (anch’esse assai diffuse e numerose) in cui gli operatori devono manualmente travasare, versare oli minerali o manipolare oggetti sporchi di tali prodotti. Si pensi alle attività manutentive o di riparazione motori con la difficoltà oggettiva a volte di escludere del tutto l’assorbimento cutaneo nonostante l’uso di DPI. Anche il solo imbrattamento degli indumenti da lavoro infatti costituisce veicolo di contaminazione per via dermica.

Tra l’altro mentre per buona parte degli agenti cancerogeni con cui si aveva finora a che fare la misurazione nell’aria di lavoro era strumento adatto a verificare l’entità di esposizione e a poter di conseguenza ragionare sugli scenari e sugli obblighi conseguenti, con l’introduzione della voce relativa agli oli e al contatto si apre un grossissimo dilemma: come quantificare l’esposizione? Esistono certamente dei metodi che però per durata della prova, invasività e costi sono stati finora relegati per lo più nel mondo della ricerca…. Ne vedremo delle belle… fortunatamente esistono prodotti alternativi e dovranno essere percorse le strade della sperimentazione in azienda di tali prodotti (la sostituzione è il principio primo per la corretta gestione del rischio cancerogeni d’altronde). Suggeriamo di non perdere tempo e sfruttare questo periodo di “interregno” per trovare valide strade di uscita prima di trovarsi in un cul de sac.

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