Pillola SET 20

NOVITA’ SU RIFIUTI ED EMISSIONI

Pubblicati nelle scorse settimane due fondamentali revisioni e aggiornamenti al testo unico ambientale (D.Lgs. 152/06) mirati al recepimento di direttive europee negli ambiti gestione rifiuti (D.Lgs. 116/2020 impattante quindi sulla parte IV) ed emissioni in atmosfera (D.Lgs. 102/2020 sulla parte V). Entrambi presentano molteplici elementi di novità meritevoli di approfondimento mirato alle caratteristiche di ogni azienda. Cerchiamo di seguito di riportare quelli a nostro avviso di maggiore significatività:

Rifiuti ed imballaggi (entrato in vigore il 26/09/20):

  • Il decreto è mirato a favorire l’economia circolare ed è correlato ad altri tre provvedimenti (Dd.Lgss. 118, 119 e 121 rispettivamente ai rifiuti elettronici (RAEE), i veicoli fuori uso e le discariche
  • Promuove l’eco design ovvero la progettazione delle merci volta a ridurne l’impatto a fine vita come rifiuti e ridefinisce le priorità sulle destinazioni dei rifiuti
  • Formalizza il Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti

Emissioni (entrato in vigore il 28/08/20)::

  • maggiore attenzione e rigore finalizzati alla riduzione dell’impatto su ambiente e salute umana per quanto riguarda le sostanze a maggiore pericolosità, non solo i cancerogeni, mutageni e tossici per il ciclo riproduttivo ma anche quelle “estremamente preoccupanti”, così definite dal Regolamento Reach (sostanze SVHC) che devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile… Chi ne fa uso nel processo dovrà ogni 5 anni presentare una relazione che ne analizzi la sostituibilità e ne motivi l’eventuale mantenimento. Questo elemento potrà essere motivo di revisione o aggiornamento dell’autorizzazione. La prima relazione dovrà essere presentata entro il 27 agosto 2021;
  • la difformità rispetto ai limiti di autorizzazione accertata in autocontrollo si conferma dover essere comunicata entro 24 ore all’autorità che ha emesso il provvedimento ma si specifica che in autorizzazione dovranno essere indicati specificamente i casi in cui l’azienda debba comunicare anche singoli superamenti (una delle misure che concorrono a determinare la media normalmente utilizzata per il confronto con il limite);
  • per le autorizzazioni generali si stabilisce che non possono più essere richieste se sono in gioco sostanze classificate cancerogene, mutagene ma anche tossiche per il ciclo riproduttivo, al contempo si indica per tutte la durata di 15 anni;
  • fornite alcune precisazione sui valori limite (devono essere solo riferiti a sostanze pertinenti con il ciclo produttivo…) e sul cambio del gestore o della proprietà dell’impianto;
  • riviste alcune indicazioni in materia di medi impianti di combustione (oltre i 3MW) e sui combustibili (che approfondiremo solo con le aziende interessate).

Contattate pure federica@progettosicurezzaambiente.it per ogni eventuale dubbio.

NOVITA’ IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE

Il decreto 101/2020 (in vigore dal 27 agosto scorso) riscrive la normativa nazionale in materia di radioprotezione pensionando (ma non rivoluzionando) la disciplina del D.Lgs. 230/95. Premesso che è meritevole di approfondimento specifico sulla base della tipologia di sorgenti presenti e delle condizioni d’uso e raccomandando pertanto un solerte confronto in merito con il vs esperto in radioprotezione (nuova denominazione dell’ex esperto qualificato), cerco di seguito di elencare le principali novità di rilievo:

  • stabilisce i 10 μSv/anno (cioè nulla….) come soglia di non rilevanza radiologica il che significa che ogni qualvolta vi possano essere in gioco sorgenti anche naturali e finora poco valutate queste fanno scattare l’obbligo di azioni dedicate
  • tra le sorgenti naturali, spesso ignorate o sottovalutate, c’è il radon per il quale il decreto fissa nuovi e più restrittivi limiti di pericolosità e per il quale pertanto raccomando di prevedere, in particolare per locali con permanenza prolungata o per aree geologicamente a maggior rischio (nella ns provincia ce ne sono diverse), un monitoraggio quanto prima
  • delinea un percorso (con invarianza fino al termine del 2020 ma con nuovi controlli previsti dal prossimo anno) per la sorveglianza sui rottami metallici prevedendo d’ora in avanti che le misure siano effettuate tramite il rateo di dose (es. Sv/h) e anche sul materiale scaricato (no solo camion)
  • dirigenti e preposti delle aziende coinvolte dovranno ricevere specifica formazione ad integrazione di quella già prevista per i lavoratori esposti o coinvolti dalle procedure di controllo
  • nelle attività fusorie previsto programma di controlli che ricomprenda scorie, provini, polveri di abbattimento e non solo sul rottame in ingresso…

Contattate pure giovanni@progettosicurezzaambiente.it per ogni eventuale dubbio.

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